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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02085/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che aveva affidato a un commercialista un incarico professionale e gli imputava un inesatto e negligente adempimento delle obbligazioni correlate all’incarico, con conseguenti danni. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per mancata prova degli inadempimenti e il giudice d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provati l’inadempimento del professionista e i danni, nonostante la presenza di documenti rilevanti; (2) violazione delle norme sulle spese di lite e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che non vi fosse causalità tra la chiamata in causa dell’assicurazione del professionista e la sua condanna alle spese, anche perché tra professionista e assicurazione sarebbe intervenuta una transazione estintiva del rapporto di garanzia prima della chiamata in causa; (3) violazione delle norme sulle spese, per avere la corte d’appello condannato il ricorrente alle spese del grado senza compensazione, nonostante la dedotta soccombenza reciproca, perché sarebbero state respinte alcune eccezioni preliminari dell’assicurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza d’appello era esistente, comprensibile e logicamente coerente; ha dichiarato inammissibile il secondo, sia perché la censura mirava in realtà a un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove, sia perché il ricorrente non aveva assolto agli oneri di specifica allegazione e produzione della transazione invocata; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché la nozione di soccombenza reciproca prospettata era errata e, comunque, la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto oppure sia talmente incoerente, perplessa o incomprensibile da non consentire di individuarne la ratio decidendi.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito; il vizio di motivazione ex n. 5 è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla mera insufficienza o inadeguatezza della valutazione probatoria.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme di merito è inammissibile la denuncia del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e allegare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda il motivo, compresa la transazione invocata come decisiva.

  • artt. 88, 91 e 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione specifica censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione manca in senso materiale oppure è oggettivamente incomprensibile; non basta contestare la sua sufficienza o la valutazione delle prove.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori né il dissenso sulla ricostruzione del merito.
  • Quando il ricorrente propone una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito, la censura non integra violazione di legge ma tende surrettiziamente a ottenere un nuovo esame del fatto, attività preclusa in cassazione.
  • La deduzione di un fatto decisivo fondato su un atto negoziale richiede la puntuale indicazione e produzione integrale dell’atto, così da consentire il controllo sulla sua decisività.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca presuppone domande contrapposte accolte e rigettate nel medesimo processo oppure l’accoglimento solo parziale di un’unica domanda articolata in più capi; il semplice rigetto di eccezioni difensive non basta.
  • La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la scelta di non compensarle non è normalmente censurabile in cassazione sotto il profilo motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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