Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta ex art. 391-bis c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente nel giudizio principale e l'aveva condannata alle spese. Nella statuizione sulle spese, però, il dispositivo non precisava che la liquidazione doveva intendersi "a favore di ciascuna parte resistente", benché i resistenti si fossero costituiti con separati controricorsi. Due distinte istanze di correzione sono state presentate: una dalla parte che aveva partecipato al giudizio come resistente, l'altra dal Comune, anch'esso resistente nel procedimento originario. La questione sottoposta alla Corte era quindi esclusivamente la rettifica di una omissione materiale nel dispositivo, per chiarire il destinatario della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, trattandosi della medesima richiesta di correzione proveniente da parti diverse del giudizio originario. Ha accolto l'istanza ex art. 391-bis c.p.c. ritenendo che si trattasse di una mera omissione materiale nella formulazione del dispositivo dell'ordinanza n. 24476/2020. La correzione disposta consiste nell'aggiunta, dopo la liquidazione delle spese, della precisazione "a favore di ciascuna parte resistente". È stata inoltre ordinata l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, per mancanza di costituzione degli intimati.
Norme richiamate
consente la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione quando l'errore consiste in una mera omissione o inesattezza formale del dispositivo.
richiamato solo per la presentazione della memoria nel procedimento camerale.
richiamato per l'adempimento di annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile quando la correzione si limiti a rendere il dispositivo coerente con quanto già inequivocamente desumibile dal provvedimento, senza alterare la decisione sostanziale.
- La correzione può riguardare anche la precisazione dei soggetti destinatari della condanna alle spese, quando il testo ometta per mera svista la specificazione necessaria a individuare correttamente i beneficiari della liquidazione.
- Se più parti resistenti hanno agito separatamente nel giudizio, la liquidazione delle spese deve essere chiarita con riferimento a ciascuna di esse quando ciò risulti dalla struttura processuale e dal contenuto del provvedimento.
- In sede di correzione dell'errore materiale la Corte non riesamina il merito della decisione, ma interviene solo sulla sua forma esteriore per eliminare omissioni o inesattezze manifestamente riconoscibili.
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