Cassazione Penale, Ordinanza n. 27850/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 311 e 628 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina, sostenendo in sostanza che ricorressero i presupposti per una qualificazione meno grave. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi aspecifici o generici, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era coerente, logica e fondata sulle risultanze processuali, dunque non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la tenuta della motivazione della Corte di appello sul diniego della fattispecie attenuata di rapina, sul riconoscimento della recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo di ricorso insieme all'art. 628 c.p.; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma da parte della Corte.
Norma evocata per contestare il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina; la Corte non entra nel merito oltre a rilevare l'aspecificità del motivo e la congruità della motivazione di merito.
Norma richiamata in relazione alla recidiva; la Corte ritiene corretta e logicamente motivata la sua applicazione, fondata sulla progressione criminosa e sulla pluralità dei delitti commessi.
Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo; la doglianza generica non consente il controllo di legittimità.
Norma desumibile dal dispositivo in relazione alla condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure generiche o aspecifiche contro una motivazione di merito congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Il riconoscimento della recidiva è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo sorregga con motivazione logica, coerente e ancorata alla pluralità e progressione dei precedenti delitti, indice di una pericolosità crescente.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con un riferimento sintetico ma congruo alla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è necessario un esame analitico di ogni prospettazione difensiva.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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