Cassazione Penale, Ordinanza n. 01983/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati avevano definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per più delitti in materia di stupefacenti. Due ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; gli altri hanno lamentato l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. Nel corso del giudizio di legittimità, per uno dei ricorrenti il difensore ha anche rinunciato all'impugnazione, ma senza procura speciale. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero estranee ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata in cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte, essendo rivolte contro la motivazione sul trattamento sanzionatorio o contro il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientravano in tali categorie. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiama il rito del patteggiamento, definito con applicazione della pena su richiesta delle parti.
consente la trattazione in camera di consiglio e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi non consentiti.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
disciplina il proscioglimento immediato, invocabile solo nei limiti e nei casi previsti, ma non come doglianza generica sul merito della decisione di patteggiamento.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile ricorso per cassazione solo nei ristretti limiti tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che mirano a sindacare vizi motivazionali o valutazioni di merito estranee a quelle ipotesi.
- La deduzione dell'assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare il filtro di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi specificamente previsti dalla legge.
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, in assenza di procura speciale, non è idonea a produrre effetti processuali validi.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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