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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29275/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità già affermata nei gradi di merito per bancarotta fraudolenta patrimoniale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarandolo responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e a sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.p.

    non è citato nel testo della decisione

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio; sono deducibili solo i vizi di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 216 l. fall.

    fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale oggetto dell'affermazione di responsabilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella effettuata dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non sono ammissibili censure che si limitino a contestarne la persuasività, la completezza o il maggiore o minore rigore.
  • Le doglianze sul travisamento della prova sono inammissibili quando, in realtà, si risolvono in una richiesta di nuova comparazione dei significati probatori attribuiti alle risultanze processuali.
  • Il motivo di ricorso che contesti l'elemento soggettivo del reato deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i dati fattuali posti a fondamento della censura; formule generiche o assertive ne determinano l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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