Cassazione Penale, Sentenza n. 06825/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'unico motivo dedotto è violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato: si lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il decorso del tempo (7 anni dai fatti, 3 anni di esecuzione della misura), la dichiarata inefficacia della misura per altri titoli di reato (tra cui la partecipazione a mafia), e nuovi elementi difensivi quali il carattere occasionale delle estorsioni e il miglioramento dei rapporti familiari; inoltre si censura la mancanza di motivazione circa la possibilità di scontare la misura nel domicilio indicato e la mancata valutazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di merito avesse esaminato le deduzioni difensive e adeguatamente motivato la permanenza del pericolo di reiterazione, richiamando la gravità delle modalità (uso di armi, richiamo a soggetti calabresi, metodo mafioso) e la personalità del ricorrente come parte di un clan di 'ndrangheta. La Corte ha considerato irrilevante, nella fase cautelare attuale, il decorso del tempo dalla commissione dei fatti e il tempo di esecuzione della misura, non essendo riusciti gli argomenti generici della difesa a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Ha altresì escluso vizi di illogicità o lacune argomentative nella motivazione del Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rileva che opera una presunzione, non assoluta, a favore dell'applicazione della massima misura cautelare quando sussistono elementi di particolare gravità; spetta alla difesa superare tale presunzione con elementi concreti, e nel caso in esame ciò non è avvenuto
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 (Attento, Rv. 282590-01)
Richiamata per il principio che il decorso del tempo dalla commissione del fatto può avere rilievo soprattutto in fase di applicazione della misura e non necessariamente nella fase cautelare successiva, specie se permangono elementi di pericolosità e indizi gravi
Massime di principio
- In casi con elementi di contiguità o appartenenza a fenomeni mafiosi e con gravi modalità operative (uso di armi, minacce con richiamo a sodalizi), il giudice cautelare attribuisce rilevo significativo alla pericolosità sociale anche a fronte del tempo trascorso dai fatti
- La semplice decorrenza del tempo o l'esecuzione della misura non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; la difesa deve produrre elementi concreti, specifici e verificabili che dimostrino la cessazione del pericolo di reiterazione
- La dichiarazione di inefficacia della misura per altri capi non incide automaticamente sulla necessità della custodia per le contestazioni residuate; è necessario dimostrare specificamente come tale circostanza modifichi il quadro cautelare
- Le affermazioni generiche su migliorati rapporti familiari o sul carattere occasionale del reato non sono idonee se non supportate da prove e circostanze concrete (es. percorsi di reinserimento, controlli effettivi, garanzie reali di dimora)
- In cassazione i motivi devono essere specifici e ben circostanziati: censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione della prova sono frequentemente dichiarate inammissibili
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