Cassazione Penale, Ordinanza n. 40337/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/03/2025. Il solo motivo non è però riportato nel dettaglio nel testo, salvo che la Corte di cassazione lo qualifica come meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese. Dal contenuto dell'ordinanza emerge che la decisione impugnata riguardava un caso di invasione di edifici e che la difesa aveva invocato, senza prova sufficiente, la convivenza nell'abitazione usurpata come presupposto fattuale della propria tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era meramente reiterativo di censure già formulate in appello e non ammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato la giurisprudenza in materia di invasione di edifici e che mancava la prova del presupposto fattuale della difesa, cioè della convivenza nell'abitazione usurpata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La pronuncia richiama, in via implicita, la giurisprudenza in tema di invasione di edifici, ricostruibile come riferita alla fattispecie di violazione di domicilio/invasione di edifici; dal testo non emergono altri riferimenti normativi espressi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la censura difensiva presuppone un dato fattuale specifico, la sua mancata prova rende infondata la prospettazione anche se la questione sia astrattamente pertinente alla fattispecie contestata.
- In tema di invasione di edifici, la verifica del presupposto fattuale addotto dalla difesa deve essere supportata da elementi probatori concreti; in difetto, la motivazione della corte di merito che esclude tale presupposto è immune da censure in cassazione se logicamente coerente.
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