Cassazione Civile, Ordinanza n. 04698/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, con relativa accettazione da parte del controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza esaminare i sei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un pediatra di libera scelta convenzionato con l'azienda sanitaria locale, il quale chiedeva il pagamento integrale dei compensi per i cd. "libretti pediatrici". L'azienda sanitaria aveva ridotto unilateralmente l'importo unitario mensile per assistito, pur a fronte di prestazioni rimaste immutate. Il tribunale aveva accolto in parte l'opposizione solo per la prescrizione di una parte dei crediti; la corte d'appello confermava la decisione, ritenendo che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e la delibera regionale richiamata non consentissero una modifica unilaterale dei compensi pattuiti in sede di contrattazione collettiva, specie a prestazioni invariate. L'azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel corso del giudizio depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
L'accettazione della rinuncia perfeziona l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo senza necessità di decidere sui motivi proposti.
- L'effetto estintivo della rinuncia accettata opera come preclusione dell'esame nel merito delle censure formulate nel ricorso.
Come è indicizzato
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