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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34189/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione della quota B della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, maturata dal 1° gennaio 1993 in poi, e il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo applicabile un diverso assetto normativo e riconoscendo il ricalcolo della pensione oltre il massimale retributivo. In appello, però, era stata accolta l'eccezione di decadenza ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, con limitazione del diritto ai soli ratei successivi al 24/10/2015, e nel merito la Corte territoriale aveva escluso che per la quota B trovasse applicazione il massimale previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, richiamando invece l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B; che l'art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997 riguarda solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo; che l'art. 4, comma 8, si limita a fissare le aliquote di rendimento sulle fasce di retribuzione, ma sempre entro il massimale di legge; e che non è possibile desumere l'eliminazione del tetto retributivo da un rinvio al regime AGO.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo unico. Ha escluso preliminarmente che si fosse formato un giudicato interno sul punto, osservando che il ricorso contestava in radice la questione della perdurante vigenza del massimale pensionabile per la quota B. Nel merito, ha dato continuità a un orientamento giurisprudenziale già consolidato secondo cui, per i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B non devono essere considerate, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto isolate, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto giuridicamente qualificato a un determinato effetto.
  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo permane il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997.
  • Le disposizioni successive che disciplinano aliquote di rendimento e fasce di retribuzione non implicano, di per sé, l'eliminazione del tetto retributivo pensionabile, se la norma abrogativa non sia espressa e non ricorra incompatibilità sistematica.
  • Quando un orientamento di legittimità si sia consolidato, la Corte può richiamarlo e farvi continuità, specie se la disciplina realizza un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti in un sistema previdenziale speciale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicato

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