Cassazione Civile, Ordinanza n. 34189/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione della quota B della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, maturata dal 1° gennaio 1993 in poi, e il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo applicabile un diverso assetto normativo e riconoscendo il ricalcolo della pensione oltre il massimale retributivo. In appello, però, era stata accolta l'eccezione di decadenza ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, con limitazione del diritto ai soli ratei successivi al 24/10/2015, e nel merito la Corte territoriale aveva escluso che per la quota B trovasse applicazione il massimale previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, richiamando invece l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B; che l'art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997 riguarda solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo; che l'art. 4, comma 8, si limita a fissare le aliquote di rendimento sulle fasce di retribuzione, ma sempre entro il massimale di legge; e che non è possibile desumere l'eliminazione del tetto retributivo da un rinvio al regime AGO.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo unico. Ha escluso preliminarmente che si fosse formato un giudicato interno sul punto, osservando che il ricorso contestava in radice la questione della perdurante vigenza del massimale pensionabile per la quota B. Nel merito, ha dato continuità a un orientamento giurisprudenziale già consolidato secondo cui, per i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B non devono essere considerate, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Costituisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile anche per la determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo; il limite non è stato abrogato.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Disciplina le aliquote di rendimento da applicare alle fasce di retribuzione pensionabile, ma non elimina il massimale retributivo previsto dalla normativa previgente.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
È richiamato come disposizione modificativa del limite retributivo, confermandone la permanenza.
art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997
Secondo la tesi del ricorrente, si riferisce solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o a chi abbia optato per il sistema contributivo; la Corte richiama tale impostazione nel riportare il motivo di ricorso.
art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970
È la norma sulla decadenza eccepita in appello; la Corte la richiama solo per dire che la questione non è decisiva ai fini del giudicato interno sul massimale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
È richiamato per aderire, anche per relationem, all'orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota A del trattamento pensionistico per anzianità maturate anteriormente al 1° gennaio 1993.
art. 13, lett. b, d.lgs. n. 503/1992
Definisce la quota B del trattamento pensionistico per anzianità maturate dal 1° gennaio 1993.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto isolate, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto giuridicamente qualificato a un determinato effetto.
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo permane il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997.
- Le disposizioni successive che disciplinano aliquote di rendimento e fasce di retribuzione non implicano, di per sé, l'eliminazione del tetto retributivo pensionabile, se la norma abrogativa non sia espressa e non ricorra incompatibilità sistematica.
- Quando un orientamento di legittimità si sia consolidato, la Corte può richiamarlo e farvi continuità, specie se la disciplina realizza un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti in un sistema previdenziale speciale.
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