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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 269/2024, pubblicata il 12/3/2024.

Giustizia amministrativa202501556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 269/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 269/2024, pubblicata il 12 marzo 2024. Dal testo emerge che l'amministrazione non avrebbe documentato il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza né l'attribuzione al professore della somma riconosciuta dalla medesima pronuncia. Per decidere il ricorso, il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione la documentazione relativa agli adempimenti esecutivi oppure, in caso di mancato pagamento, una relazione dettagliata sulle ragioni del ritardo e sull'identità del funzionario responsabile.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato con facoltà di subdelega, dovrà acquisire e trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta dalla sentenza; in alternativa, entro i primi sessanta giorni dovrà essere fornita la documentazione disponibile e, nei successivi trenta giorni, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo del giudizio. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 e ordinata la comunicazione dell'ordinanza e della sentenza presupposta al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR nel giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR nel giudizio.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR nel giudizio.

  • sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 269/2024

    Pronuncia presupposta della cui esecuzione è chiesta l'ottemperanza; il TAR ne richiede la verifica quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica dell'esecuzione del titolo giudiziale non è possibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria e rinviare la decisione di merito.
  • L'amministrazione destinataria dell'ordine istruttorio deve documentare puntualmente l'avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale oppure spiegare dettagliatamente le ragioni del mancato adempimento, indicando il funzionario responsabile del ritardo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può individuare il dirigente dell'ufficio competente quale soggetto tenuto agli adempimenti istruttori, consentendogli di delegare o subdelegare l'incarico a un funzionario o dirigente dotato di adeguata esperienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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