Cassazione Penale, Sentenza n. 32784/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falsone aveva presentato reclamo avverso il diniego da parte della direzione della casa circondariale all'acquisto del prodotto propoli (specialità omeopatica) e del farmaco Pylera. Il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 12/10/2020, aveva dichiarato il reclamo inammissibile: Pylera era poi stato acquistato, mentre il propoli non è inserito nel modello 72 né rientra nelle specie consentite. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 32 Costituzione sostenendo che il propoli, pur non essendo classificato come farmaco, svolge azione benefica e pertanto il suo acquisto poteva essere autorizzato ai sensi dell'art. 7 della circolare 2 ottobre 2017.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della circolare 2 ottobre 2017 che consente l'acquisto eccezionale di beni non inseriti nel modello 72 solo per specifiche motivazioni (eventi di natura familiare o indicazione sanitaria), motivazioni che nel caso non ricorrevano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 32 Costituzione
Il ricorrente ha invocato il diritto alla salute, ma la Corte ha ritenuto che l'affermazione generica del principio costituzionale non sia sufficiente a superare le regole specifiche sull'acquisto dei beni per i detenuti senza la prova di una indicazione sanitaria concreta.
Circolare 2 ottobre 2017 (art. 7 e disposizioni sul "modello 72")
Stabilisce l'eccezionalità dell'autorizzazione all'acquisto di beni non elencati nel modello 72, possibile solo per motivate esigenze (eventi familiari o indicazioni sanitarie). La Corte ha applicato questa interpretazione restringente richiedendo la concreta sussistenza di tali motivazioni.
Modello 72 (elenco dei beni acquistabili al sopravvitto)
Il propoli non figura nell'elenco dei beni acquistabili; la Corte ha rilevato che l'assenza dall'elenco impedisce l'acquisto salvo le eccezioni previste dalla circolare.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato anche la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in ordine alla possibilità di escludere la colpa nel determinare la somma da versare alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto non sussistere elementi per escludere la colpa, giustificando la somma di €3.000,00.
Massime di principio
- La mera invocazione dell'art. 32 Cost. (diritto alla salute) non è sufficiente a ottenere autorizzazioni per acquisti non elencati: occorre documentare una indicazione sanitaria concreta o altra motivazione prevista dalla normativa amministrativa interna.
- I prodotti omeopatici o integratori non classificati come farmaci e non presenti nel modello 72 non sono automaticamente autorizzabili; l'eccezionalità è derogatoria e va provata.
- Prima di proporre reclami o ricorsi è opportuno ottenere e allegare una prescrizione o una attestazione sanitaria che giustifichi l'urgenza o la necessità terapeutica del bene richiesto.
- Le circolari amministrative internazionali (es. circolare 2/10/2017) vincolano l'attività autorizzativa degli organi di sorveglianza e possono essere efficacemente opposte in giudizio se la fattispecie non rientra nelle eccezioni previste.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo le spese processuali ma anche una sanzione economica (Cassa delle ammende); è quindi rischioso impugnare senza valida base fattuale o documentale.
- Se l'istituto ha poi provveduto all'acquisto del farmaco richiesto (qui Pylera), il ricorso su quel punto perde fondamento; il rilievo resta solo per gli articoli effettivamente negati e per i quali non sia stata data giustificazione conforme alle norme interne.
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