Sentenza n. 1815/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 921/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e condannato il Ministero ad accreditarvi € 1.500, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata il 5 ottobre 2024, deducendone il passaggio in giudicato, la notifica al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 16 aprile 2025, la notificazione del titolo il 16 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che il Ministero non ha provato l’avvenuto riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici e l’importo stabiliti dal giudicato; ha quindi ordinato l’attivazione della Carta entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine; il commissario dovrà eseguire integralmente il titolo entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta, adottando anche gli atti contabili e di pagamento necessari. L’esaurimento degli stanziamenti o l’indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Con l’odierno ricorso (notificato in data 12.2.2026 e depositato in pari data) parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
L’azione di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione inadempiente.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo ed in relazione agli anni scolastici indicati nella sentenza azionata entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
Nel giudizio di ottemperanza, verificata la mancata esecuzione del titolo, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
eseguita in data 16.10.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore di parte ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per l’importo e per gli anni scolastici sopraindicati.
L’esecuzione del giudicato richiede il riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli importi e gli anni scolastici individuati nel titolo.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato di condanna al pagamento deve compiere tutti gli atti necessari alla sua integrale esecuzione, comprese le operazioni di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l’inosservanza del giudicato.
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