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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 481/2018, munita della formula esecutiva, e notificata, unitamente a quella di primo grado n. 618/2005 del Tribunale di Palmi, all’ASP di Reggio Calabria in data 26.03.2024;

Giustizia amministrativa202400481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata completa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 481/2018 e sulla sentenza del Tribunale di Palmi n. 618/2005

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio è stato promosso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 481/2018, munita della formula esecutiva e notificata, insieme alla sentenza di primo grado n. 618/2005 del Tribunale di Palmi, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria il 26 marzo 2024. Nel corso del giudizio era stato nominato un Commissario ad acta delegato. Il Commissario ha chiesto una proroga del termine per completare l’incarico, rappresentando e documentando le ragioni del ritardo; dopo precedenti proroghe concesse con provvedimenti del Giudice Delegato, ha presentato un’ulteriore istanza l’8 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le ragioni rappresentate e documentate dal Commissario ad acta integrassero una giusta ragione per la proroga. Ha quindi accolto l’istanza e concesso, ora per allora, un ulteriore termine di 60 giorni per il completamento dell’incarico commissariale, decorrente dalla comunicazione del provvedimento in via amministrativa. Ha ordinato alla Segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti, all’Azienda Sanitaria Provinciale, benché non costituita, e al Commissario ad acta. La pronuncia non definisce l’ottemperanza nel merito, ma assicura la prosecuzione dell’attività commissariale finalizzata all’esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della pronuncia adottata nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando le ragioni del ritardo siano circostanziate, documentate e integrino una giusta ragione.
  • La proroga del termine per l’espletamento dell’incarico commissariale può essere concessa ora per allora e decorrere dalla comunicazione amministrativa del provvedimento, se ciò è disposto dal giudice dell’ottemperanza.
  • La concessione della proroga non definisce il giudizio di ottemperanza, ma consente la prosecuzione dell’attività sostitutiva necessaria al completamento dell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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