Cassazione Penale, Ordinanza n. 36123/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per associazione per delinquere e ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla penale responsabilità, riproponendo sostanzialmente il medesimo argomento già svolto in appello. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla recidiva, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato una precedente condanna ormai estinta per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali; tuttavia la Corte di appello aveva espressamente chiarito di non avere tenuto conto di quella condanna ai fini della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché meramente riproduttivo di una doglianza di appello già vagliata e disattesa con adeguata motivazione; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva escluso di aver considerato la condanna estinta ai fini della recidiva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
fattispecie associativa richiamata come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna
fattispecie di ricettazione richiamata come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna
affidamento in prova ai servizi sociali
menzionato solo come precedente estintosi positivamente, che la Corte di appello ha dichiarato di non avere considerato ai fini della recidiva
recidiva
la censura è stata respinta perché il giudice di merito aveva escluso di valorizzare la condanna estinta ai fini dell'aggravamento
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente una censura già proposta in appello, quando il giudice di merito l'abbia già specificamente esaminata e disattesa con motivazione congrua e logicamente coerente.
- È manifestamente infondato il motivo che contesti la recidiva sulla base di una precedente condanna estinta, se dalla sentenza impugnata risulta che tale precedente non è stato in concreto valorizzato dal giudice ai fini del giudizio di aggravamento.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è decisivo che le doglianze non introducano reali vizi logici o giuridici della motivazione, ma si risolvano in mere ripetizioni difensive o in censure smentite testualmente dalla motivazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →