Cassazione Civile, Ordinanza n. 32725/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori nei confronti di una catena di operazioni riguardanti un'azienda di rivendita di tabacchi e ricevitoria lotto. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha dichiarato inefficace il trasferimento dell'azienda effettuato dal ricorrente in favore della coniuge, ritenendo che la sequenza di cessazione e riavvio dell'attività, con coincidenza di sede e identità sostanziale dell'attività, celasse un fenomeno traslativo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la vicenda riguardasse provvedimenti amministrativi di autorizzazione/licenza e non un atto di cessione di azienda; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizi motivazionali, deducendo che mancasse un vero atto di disposizione patrimoniale perché non vi sarebbe stato trasferimento di alcun bene dal ricorrente alla coniuge; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la sentenza d'appello avrebbe dichiarato inefficace un atto di trasferimento dell'azienda in termini diversi rispetto alla domanda formulata come inefficacia della costituzione dell'impresa della convenuta. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, perché tardivo, il controricorso dei resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, rilevando che era stato depositato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Ha poi esaminato i tre motivi del ricorso, ritenendo infondato il primo per maturazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, non essendo il difetto di giurisdizione stato eccepito in primo grado né dedotto specificamente in appello; ha ritenuto infondato il secondo perché la Corte d'appello, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, aveva accertato un'unitaria operazione dispositiva idonea a depauperare la garanzia patrimoniale dei creditori; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché la sentenza impugnata aveva considerato l'operazione complessiva posta in essere dal debitore principale fino alla subacquirente finale. Il ricorso principale è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese di legittimità per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso
il controricorso depositato oltre il termine è stato dichiarato inammissibile
è stato invocato per dedurre il difetto di giurisdizione
l'azione revocatoria richiede un atto di disposizione idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato dai ricorrenti come parametro del vizio di motivazione
richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi della sentenza
richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione
invocato per il dedotto vizio di omessa pronuncia e di motivazione apparente
è stato ritenuto non violato perché la corte territoriale ha deciso sull'operazione complessiva oggetto della domanda
richiamato come principio della garanzia patrimoniale generica del debitore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di giurisdizione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è coperto da giudicato implicito se non è stato eccepito in primo grado né dedotto con specifico motivo di appello.
- Ai fini dell'azione revocatoria, rileva l'esistenza di un atto di disposizione sostanzialmente idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore; il giudice può valorizzare l'operazione nel suo complesso anche quando sia articolata in più passaggi formalmente distinti.
- La revocatoria può colpire anche una catena di trasferimenti, purché il primo atto revocabile sia individuato e il successivo subacquirente a titolo oneroso sia consapevole dei presupposti di revocabilità.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito con cui il giudice di appello accerti la sostanziale unitarietà di operazioni apparentemente separate, se la motivazione è congrua e non presenta vizi rilevanti.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione abbia pronunciato sulla sostanza della domanda, pur utilizzando una qualificazione giuridica o una descrizione dell'atto diversa da quella prospettata dalla parte, se l'oggetto dell'operazione resta il medesimo.
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