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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16786/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della curatela controricorrente. Ne è stata dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite concordata tra le parti. Non vi è stata quindi decisione sui motivi di ricorso o sul merito della pretesa creditoria.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito asseritamente professionale, quantificato in euro 47.372,46, dedotto come corrispettivo di attività di consulenza contabile. A sostegno della domanda erano state prodotte copie di fatture pro forma, un estratto conto riepilogativo e un contratto di opera professionale datato 1 gennaio 2005. La domanda era stata respinta in sede concorsuale per difetto di prova del credito, sia quanto all'esistenza del rapporto e dell'obbligazione, sia quanto all'ammontare. L'opposizione allo stato passivo veniva poi rigettata dal Tribunale per mancanza di prova del credito. In cassazione la ricorrente aveva proposto due motivi, ma, prima della decisione, ha depositato memoria congiunta con la curatela dichiarando rinuncia al ricorso; la curatela ha accettato la rinuncia e le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione e della conseguente estinzione del processo in presenza di accettazione della controparte

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale disciplina dell'effetto estintivo del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della parte controricorrente determina l'estinzione del processo, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando la rinuncia al ricorso è validamente accettata, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione del giudizio e non si pronuncia sul merito della controversia né sulla fondatezza delle censure proposte.
  • La regolazione delle spese può essere rimessa all'accordo delle parti, che può prevederne la compensazione in sede di rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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