Sentenza n. 673/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Reggio Calabria che ha dichiarato irricevibile l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno rumeno valido fino al 27 agosto 2026, era entrato in Italia nel marzo 2025 e aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato dal 8 maggio 2025 al 30 gennaio 2026; il 6 maggio 2025 era stata presentata per lui domanda di permesso di soggiorno per lavoro. La Questura l’ha dichiarata irricevibile l’8 luglio 2025, ritenendo necessario l’ingresso in Italia con uno specifico visto consolare per lavoro, e nello stesso giorno gli è stato notificato un decreto di espulsione. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e omessa considerazione delle osservazioni; erronea valutazione della sua posizione, sostenendo che il permesso rumeno gli consentiva di circolare negli altri Stati membri per tre mesi e di permanervi più a lungo dopo aver trovato un’occupazione regolare; violazione degli artt. 5, 5-bis, 21 e 22 d.lgs. 286/1998 e possesso dei requisiti per il permesso; difetto di motivazione e mancata ponderazione delle conseguenze del diniego, anche in relazione agli artt. 24 e 97 Cost.; infine, carenza dei presupposti e assenza di precedenti penali, con richiamo alla sua condotta rispettosa della legge e all’integrazione sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto congiuntamente le censure, ritenendole fondate e dando continuità alla propria sentenza n. 471/2018, relativa a una fattispecie sostanzialmente analoga. Ha ritenuto che il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro possa circolare negli altri Stati membri per tre mesi e, secondo la regola applicata dal Collegio, anche per un periodo superiore quando dimostri di avere trovato un’occupazione regolare. Nel caso concreto il permesso rumeno e il rapporto di lavoro risultavano dagli atti e non erano stati confutati dall’amministrazione. Ha inoltre escluso che, per ottenere il permesso richiesto nella fattispecie, fosse necessario entrare in Italia con uno specifico visto consolare per lavoro; il richiamo all’art. 9-bis d.lgs. 286/1998 non era pertinente, riguardando il soggiornante di lungo periodo e una diversa fattispecie. Ha quindi annullato il provvedimento dell’8 luglio 2025. Spese compensate; confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente perché tra loro interconnesse, è fondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dalle conclusioni rese nella sommarietà della fase cautelare.
La sentenza non espone una specifica interpretazione dell’art. 10-bis: la censura relativa al preavviso di rigetto è ricompresa nell’accoglimento unitario delle doglianze, fondato soprattutto sulla posizione di soggiorno e lavoro del ricorrente.
artt. 5, 5-bis, 21 e 22 d.lgs. 286/1998
Il Collegio ritiene di dare continuità alla propria giurisprudenza -compendiata in particolare nella sentenza n. 471 del 31.7.2018, resa su caso sostanzialmente analogo-nel senso che colui che è titolare di permesso di soggiorno rilasciato da un Paese membro dell’Unione Europea può circolare anche negli altri Paesi membri per un periodo di mesi tre ovvero anche per un arco temporale superiore al predetto, laddove dimostri di aver trovato un’occupazione lavorativa regolare, come si ricava nella fattispecie controversa dalle allegazioni in atti.
Il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro può circolare negli altri Stati membri per tre mesi e, secondo la regola enunciata dal TAR, anche oltre tale periodo quando dimostri di avere trovato un’occupazione lavorativa regolare.
Peraltro, non appare in linea con la normativa vigente l’asserita necessità -dedotta dall’amministrazione resistente a base dell’avversato provvedimento di diniego- di fare ingresso in Italia con uno “specifico visto consolare per motivi di lavoro” al fine di ottenere il richiesto permesso di soggiorno, a nulla giovando l’ulteriore richiamo, formulato dall’amministrazione anche nelle difese processuali, all’art. 9-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che riguarda le condizioni del soggiornante di lungo periodo necessarie per acquisire il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di qualsiasi Stato membro, trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame.
L’art. 9-bis riguarda le condizioni per il soggiornante di lungo periodo che intenda soggiornare per più di tre mesi in un altro Stato membro e non è applicabile alla diversa fattispecie esaminata; in essa il richiamo alla norma non giustifica la necessità di uno specifico visto consolare per lavoro.
Massime di principio
- Il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea può circolare negli altri Stati membri per tre mesi e, secondo il principio applicato dal TAR, può permanervi per un periodo superiore se dimostra di avere trovato un’occupazione lavorativa regolare.
- Non è conforme alla normativa vigente fondare il diniego di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla necessità di uno specifico visto consolare per lavoro quando la fattispecie concreta è quella del titolare di un permesso rilasciato da un altro Stato membro che abbia trovato un’occupazione regolare; l’art. 9-bis d.lgs. 286/1998 attiene a una diversa ipotesi, relativa al soggiornante di lungo periodo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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