Cassazione Penale, Ordinanza n. 11653/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato la totale o prevalente reiterazione dei motivi, la mancanza di specificità e di correlazione con la motivazione impugnata, nonché l'inammissibilità delle doglianze dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per una fattispecie di ricettazione. I motivi dedotti sono stati ritenuti per lo più reiterativi e privi di specificità: il primo contestava l'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., ma senza confrontarsi realmente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il contesto del controllo, il possesso di due oggetti di provenienza furtiva e l'assenza di una valida giustificazione sulla provenienza; il terzo motivo, collegato al primo, censurava l'accertamento della responsabilità e dell'elemento soggettivo, ma si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato generico e aspecifico anche perché già ritenuto tale in appello, non essendo stata offerta alcuna allegazione idonea a sostenere che parte della condotta fosse stata commessa all'estero.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata richiamata dal ricorrente, valorizzando le modalità concrete della condotta, il contesto del controllo e la mancata giustificazione della provenienza dei beni.
I motivi di ricorso devono contenere specificità, puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e congrui riferimenti alla motivazione impugnata; la loro carenza determina inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già prospettate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando difetta la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, salvo la deduzione di specifici travisamenti decisivi.
- La configurabilità dell'ipotesi attenuata della ricettazione va esclusa quando il giudice di merito valorizza, in modo logicamente coerente, il contesto della disponibilità dei beni di provenienza furtiva e l'assenza di una valida giustificazione sulla loro provenienza.
- Le doglianze sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo devono essere sorrette da argomentazioni puntuali e da un effettivo confronto con la motivazione impugnata, altrimenti sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11372/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →