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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08558/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione non riforma il merito della condanna pronunciata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'impugnazione è proposta dall'imputata avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14/05/2024. Dal testo emerge che il ricorso mirava a censurare, in particolare, la motivazione relativa all'elemento soggettivo della falsa testimonianza, deducendo un preteso errore di fatto e un difetto di motivazione della decisione di appello. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata: la Corte di merito aveva evidenziato l'assoluta inconciliabilità tra la testimonianza resa dall'imputata e la versione dei fatti riferita dagli agenti operanti, tenendo conto anche della diversa versione resa dalla stessa imputata in spontanee dichiarazioni.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in concreto dalla Corte.

  • art. 44882 del 18.7.2014, Sez. 3, Cariolo e altri, Rv. 260608

    Il richiamo è utilizzato per ribadire che non è ammissibile in cassazione la mera riproposizione di censure generiche o già esaminate, prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni già affrontate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di difetto di motivazione è inammissibile quando la decisione di merito abbia già fornito una motivazione puntuale, logica e completa sui punti devoluti, e il ricorso si risolva nella mera reiterazione della tesi difensiva.
  • Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate restano insindacabili in cassazione, salvo che la critica evidenzi un effettivo errore logico o giuridico determinato.
  • Nel reato di falsa testimonianza, la verifica del dolo può essere sorretta dal confronto tra le dichiarazioni rese dal testimone/imputato e gli altri elementi fattuali acquisiti, compresi eventuali precedenti spontanee dichiarazioni rese dalla stessa persona.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

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