Cassazione Civile, Ordinanza n. 37755/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e liquidato le spese di primo e secondo grado in favore del difensore antistatario della contribuente appellante. Su istanza della contribuente, la stessa CTR ha poi emesso un decreto di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., aumentando in modo significativo le spese liquidate nel dispositivo. L'Agenzia delle entrate ha impugnato il provvedimento correttivo con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 287 c.p.c., sostenendo che l'errore sulle spese non fosse un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, perché non risultava evidente dal testo della sentenza e incideva sul contenuto sostanziale della decisione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 288 c.p.c., assumendo che la correzione non poteva essere disposta con decreto, riservato all'ipotesi di concorde richiesta di tutte le parti, mentre nel caso concreto la richiesta proveniva dalla sola contribuente. La contribuente non ha svolto difese nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. sia utilizzabile solo per eliminare un difetto di corrispondenza fra ideazione del giudice e sua trascrizione grafica, immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e dalla motivazione, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Nel caso concreto, la CTR non ha corretto un errore materiale evidente, ma ha sostanzialmente riesaminato e aumentato ex post la liquidazione delle spese già pronunciata in sentenza, compiendo un intervento non consentito in sede di correzione. Per questo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui recepiva l'illegittimo decreto di correzione, precisando che resta ferma la liquidazione originaria delle spese contenuta nella sentenza corretta. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio, perché l'eliminazione della correzione era sufficiente a ripristinare la disciplina originaria delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente intimata.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per difetti di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica, chiaramente desumibili dal testo del provvedimento, senza alterare il contenuto sostanziale della decisione.
Il decreto di correzione è previsto solo nell'ipotesi di richiesta concorde di tutte le parti; in mancanza di tale presupposto la correzione deve seguire il diverso schema procedimentale previsto dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre la violazione e falsa applicazione delle norme sulla correzione degli errori materiali.
È stata richiamata come norma che non consente di incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
art. 288, primo e secondo comma, cod. proc. civ.
È stata richiamata come norma che disciplina il decreto di correzione solo in caso di concorde richiesta di tutte le parti.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è ammesso solo per errori meramente grafici o formali, percepibili dal confronto tra motivazione e dispositivo, e non può essere utilizzato per modificare il contenuto decisorio della sentenza.
- La liquidazione delle spese già effettuata in sentenza non può essere aumentata o rideterminata tramite correzione materiale quando l'errore non sia immediatamente evincibile dal provvedimento corretto.
- Se la correzione incide sul contenuto sostanziale della decisione, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria e non il procedimento ex art. 287 c.p.c.
- Il decreto di correzione ex art. 288 c.p.c. presuppone la concorde richiesta di tutte le parti; in difetto, il giudice non può utilizzare quel modulo procedimentale.
- Quando la correzione illegittima viene eliminata in cassazione e la sentenza originaria contiene già la disciplina del punto controverso, non occorre rinvio al giudice di merito.
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