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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13009/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il carattere apodittico della motivazione della Corte d'Appello e la mancata utilizzazione dei poteri officiosi del giudice nel rito abbreviato (ex art. 603, comma 3 c.p.p.). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, asserendo vizio di motivazione della Corte d'Appello di Bari: la difesa aveva sostenuto che le domande per l'ammissione al reddito di cittadinanza erano state presentate dalla sorella del LIMOSANI come delegata e che il ricorrente, alla data della seconda richiesta, si trovava in carcere senza permessi o colloqui che gli avrebbero consentito di delegare. La Corte d'Appello aveva rigettato la ricostruzione difensiva definendola "generica e indimostrata" e ritenendo che un approfondimento probatorio fosse inconciliabile con il rito abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    Norma sostanziale contestata: disposizioni oggetto della condanna (collegate alla disciplina del reddito di cittadinanza); nel testo è riferita quale fattispecie di reato per cui l'imputato era stato condannato

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma riconosce al giudice che decide con rito abbreviato poteri officiosi, anche in sede d'appello, per acquisire elementi probatori. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia omesso di esercitare tali poteri quando ha escluso un "adeguato approfondimento probatorio" per il limite del rito abbreviato

Massime di principio

  • Nei procedimenti con rito abbreviato il giudice conserva poteri officiosi per acquisire elementi probatori anche in appello; il limite procedurale non giustifica l'assenza di valutazione o di acquisizione di prove rilevanti
  • Una motivazione che si limita a definire la difesa "generica e indimostrata" senza smentire o valutare specifiche risultanze probatorie è viziata e può giustificare l'annullamento
  • Se l'imputato era in carcere senza permessi o colloqui utili per delegare terzi, ciò costituisce elemento rilevante per valutare l'effettivo coinvolgimento in atti compiuti da delegati (es. presentazione di domande al CAF) e deve essere considerato concretamente
  • La presenza in giudizio di testimonianze che escludono la partecipazione personale dell'imputato richiede al giudice un esame motivato; non può essere semplicemente ignorata richiamando il carattere "allo stato degli atti" del rito abbreviato
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe mettere in evidenza lo stato carcerario, l'assenza di contatti utili per la delega, e acquisire o sollecitare l'acquisizione di atti/documenti che provino l'autonomia del delegato
  • La Cassazione può disporre la rinnovazione del giudizio quando l'appello si regge su argomentazioni apodittiche che non dimostrano il superamento del dubbio ragionevole sulla responsabilità dell'imputato

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