Cassazione Penale, Sentenza n. 43697/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura interdittiva temporanea (divieto per un anno di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi) disposta dal GIP a carico di GIUSEPPE AMODDIO per ipotesi di bancarotta per distrazione (cessione a prezzi di favore di due rami d'azienda della fallita a società riconducibili agli stessi) e di bancarotta preferenziale (versamento di 240.000 euro che avrebbe favorito il creditore Monte dei Paschi di Siena a danno degli altri creditori). Il ricorrente ha articolato sette motivi: 1-2) mancata considerazione, da parte del Tribunale del Riesame, della documentazione difensiva e violazione dell'art. 292 c. 2 lett. c)-bis e 2-ter c.p.p.; 3-5) carenza di motivazione e violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti (argomentando che decisioni civili di rigetto delle azioni revocatorie e altre risultanze escluderebbero l'oggettività dei delitti contestati); 6-7) mancata valutazione della cessazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., atteso il tempo trascorso, le transazioni con il fallimento, i rimborsi effettuati e la collaborazione con gli organi fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ritenendo che il Tribunale del Riesame avesse dato adeguata e congrua motivazione, osservando che la piattaforma probatoria a disposizione del giudice penale era più ampia rispetto a quella del giudice civile (emersione di atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate per oltre 11 milioni di euro e successive cessioni). Ha respinto anche i motivi relativi al fumus, confermando che il Tribunale del Riesame aveva dettagliatamente indicato circostanze costitutive di gravi indizi di colpevolezza (cessioni a valore inferiore, acquisto di quote che hanno estromesso la fallita, consulenza del PM che ha evidenziato depauperamento). Infine ha rigettato le doglianze sulle esigenze cautelari, ritenendo attuali esigenze di tutela in quanto gli AMODDIO sono ancora titolari dei beni ritenuti distratti e potrebbero reiterare condotte se autorizzati a svolgere attività imprenditoriali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi in ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato entro i limiti richiesti da tale disposizione.
art. 292, comma 2, lett. c)-bis e comma 2-ter, cod. proc. pen.
Prescrive l'obbligo del giudice di riesame di motivare la valutazione delle censure difensive; il ricorso contestava la mancata considerazione degli argomenti difensivi, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Riesame adeguata.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda la prova indiziaria; la sentenza sottolinea la distinzione tra il grado di probablilità richiesto per i gravi indizi necessari alla cautela e lo standard probatorio richiesto per la prova in senso tecnico.
Regola la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che il Riesame ha adeguatamente motivato la persistenza di esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso, ricordando che per i reati fallimentari rileva la data delle condotte e non quella della dichiarazione di insolvenza.
Massime di principio
- Nei procedimenti penali la valutazione delle esigenze cautelari non si limita al tempo trascorso: rileva l'epoca in cui sono state poste in essere le condotte e la persistenza di potenzialità di reiterazione, specialmente se l'indagato conserva la disponibilità dei beni contestati.
- Le pronunce civili (es. rigetto di azioni revocatorie) hanno rilievo, ma non vincolano il giudice penale quando quest'ultimo dispone di una più ampia fonte probatoria (indagini fiscali, atti impositivi, consulenze), pertanto non bastano da sole a escludere il fumus del reato in sede penale.
- Il giudice di merito deve esplicitare e confrontare puntualmente le argomentazioni difensive; tuttavia, se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica, il sindacato in Cassazione è limitato.
- Esiste una netta distinzione tra il livello probatorio richiesto per l'applicazione di misure cautelari (grave indice di colpevolezza, ovvero qualificate probabilità) e quello richiesto per la prova in giudizio (prova critica e logica); ciò giustifica che misure cautelari possano essere legittimamente disposte anche in presenza di prove non definitive.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: documentare in modo specifico e circostanziato l'assenza di controllo sui beni contestati (ad esempio cessione dei beni a terzi indipendenti), fornire prove decisive dell'utilità legittima dei pagamenti contestati (tranazioni bancarie, atti pubblici, perizie tecniche autorevoli) e dimostrare la collaborazione attiva e i rimborsi fatti al fallimento, per incidere sulla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione.
- La mera esistenza di transazioni civili o di pagamenti al fallimento non è automaticamente sufficiente a escludere esigenze cautelari: il giudice valuterà se tali atti neutralizzano il concreto rischio di reiterazione o se l'imputato mantiene comunque la possibilità di favorire terzi o di sottrarre ulteriori beni.
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