Cassazione Penale, Sentenza n. 42175/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto la concessione della liberazione anticipata per il semestre 18/09/2021-18/03/2022. Il diniego è fondato sulla partecipazione del Pandi a un episodio di aggressione fisica avvenuto il 25/02/2022 (incluso nel semestre di valutazione). Si rileva che il procedimento disciplinare a carico del ricorrente non si è concluso solo per un vizio di forma; il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente i contenuti favorevoli della relazione di sintesi e avrebbe compiuto una valutazione sommaria dell'episodio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non evidenziano profili di illegittimità ma costituiscono una richiesta di rivalutazione in fatto della condotta, che è rimessa al giudice di merito. È stato ribadito il principio per cui le condotte devianti nel periodo di valutazione rilevano come dato fattuale indicativo della mancata partecipazione al trattamento rieducativo, indipendentemente dall'esito formale del procedimento disciplinare. Il Tribunale ha motivato in modo specifico e non illogico; pertanto il controllo di legittimità non può riformare la valutazione probatoria. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, n. 352 del 1991
Richiamata per affermare che la finalità principale della liberazione anticipata "ordinaria" è favorire il reinserimento sociale del condannato che dimostra partecipazione all'opera di rieducazione
Cassazione Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 (Fedele)
Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002, rv. 224792
Precedente richiamato per sostenere che le condotte devianti nel periodo di valutazione rilevano non per le conseguenze disciplinari ma come elemento probatorio della mancata adesione al percorso rieducativo
Cassazione Sez. I, n. 7117 del 08/11/2007
Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv. 239303
Ulteriore principio consolidato secondo cui la valutazione della meritevolezza per la liberazione anticipata è rimessa al giudice di merito e la sua valutazione concreta si sottrae, salvo illogicità manifesta, al sindacato di legittimità
Cassazione Sez. I, n. 2888 del 11/05/1995
Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv. 202143
Richiama la distinzione tra valutazione disciplinare (violazione del regolamento interno) e valutazione ai fini della liberazione anticipata (elemento fattuale indicativo della partecipazione al trattamento)
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per imporre la sanzione pecuniaria (euro 3.000) in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La condotta del detenuto durante il semestre di valutazione è rilevante come fatto indicativo della reale partecipazione al percorso rieducativo, anche se non ha comportato sanzioni disciplinari definitive
- Un vizio formale o l'assenza di sanzione disciplinare non esclude automaticamente la possibilità che il fatto sia valutato negativamente ai fini della liberazione anticipata
- Le relazioni favorevoli (es. relazione di sintesi) sono elementi non vincolanti: possono essere considerati ma non obbligano il giudice di merito a concedere il beneficio
- La Corte di cassazione sindaca la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la valutazione in fatto; la richiesta di rivalutazione probatoria è di norma inammissibile in sede di legittimità
- Per contestare efficacemente un diniego di liberazione anticipata è opportuno dimostrare l'illogicità manifesta o l'incompletezza della motivazione del giudice di merito, ovvero produrre elementi probatori nuovi e rilevanti diversi dalla mera contrapposizione di valutazioni
- Il tempestivo svolgimento e la conclusione dei procedimenti disciplinari possono aiutare il detenuto a evitare che la condotta venga valutata negativamente per la sola assenza di una sanzione, ma non sono determinanti di per sé
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