Cassazione Penale, Sentenza n. 51478/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942) per avere sottratto parte delle scritture contabili della Oris International s.r.l. Turino deduce tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver accertato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di sottrazione delle scritture, avendo la Corte di merito confuso le due ipotesi alternative previste dall'art. 216 (sottrazione, che richiede dolo specifico, e tenuta della contabilità in modo da impedirne la ricostruzione, che richiede dolo generico); 2) nullità per cambiamento del fatto contestato (condanna per fattispecie diversa da quella notificata); 3) mancata prova che egli fosse amministratore di fatto della società. Tacinelli censura l'affermazione della responsabilità in base a mere presunzioni circa la sua conoscenza dello stato delle scritture, contestando l'attribuzione della disdetta del servizio e la valutazione delle dichiarazioni rese al curatore, nonché la carenza di elementi che dimostrino la sua effettiva gestione societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di Turino ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza che distingue le due ipotesi di bancarotta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 r.d. 267/1942: la sottrazione o distruzione delle scritture richiede dolo specifico, mentre la tenue della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione richiede dolo generico. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha confuso le due ipotesi, riconoscendo l'effetto impeditivo sulla ricostruzione del patrimonio ma senza accertare la volontà di arrecare danno ai creditori o di procurare un ingiusto profitto (dolo specifico). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Ai sensi dell'art. 587 c.p.p. l'effetto dell'annullamento si estende anche alla posizione di Vincenza Tacinelli. La Cassazione non ha invece deciso nel merito su tutti i restanti motivi, rimettendo la valutazione alla corte d'appello in sede di rinvio.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 216, primo comma, n. 2
Prevede due ipotesi alternative di bancarotta documentale: sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio (richiede dolo generico). La sentenza della Cassazione richiama la necessità di individuare e motivare quale delle due ipotesi sia stata ritenuta e il relativo elemento soggettivo.
r.d. n. 267 del 1942, art. 217
Norma sulla bancarotta semplice documentale: disciplina la responsabilità colposa per carenze nella tenuta delle scritture; viene richiamata come alternativa quando non sia provato il dolo richiesto dalla fattispecie fraudolenta.
r.d. n. 267 del 1942, art. 223
Norma richiamata in punto di disciplina fallimentare (citata nelle impugnazioni), collegata alla fattispecie prevista dall'art. 216; la Corte segnala violazione degli articoli relativi all'incriminazione nella valutazione del fatto.
cod. civile, art. 2639
Norma citata in relazione alla qualificazione di amministratore di fatto/di diritto: riguarda l'attribuzione della qualità di amministratore e i suoi effetti civili, utilizzata nella disamina della posizione soggettiva degli imputati.
cod. proc. pen., artt. 521 e 522 richiamati dall'art. 598
Norme processuali richiamate in tema di nullità della sentenza per violazioni che incidono sul diritto di difesa; il ricorrente ha invocato la nullità per avere la Corte di merito condannato su una fattispecie diversa.
Norma che disciplina la valutazione delle prove; richiamata dalla ricorrente Tacinelli per contestare l'uso di presunzioni e la valutazione delle dichiarazioni rese al curatore.
cod. proc. pen., art. 587, primo comma
Consente che l'annullamento della sentenza per violazione di legge, quando non sia motivo personale, estenda i suoi effetti anche ad altri imputati; la Corte ha applicato tale principio estendendo l'effetto dell'accoglimento del motivo di Turino anche alla posizione di Tacinelli.
Norma richiamata nella relazione del curatore (art. 33 r.d. 267/1942) relativa alla redazione della relazione e rilevazione dello stato delle scritture; citata nei fatti e nelle valutazioni probatorie.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra le due ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 r.d. 267/1942: la sottrazione/distruzione delle scritture richiede dolo specifico (volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto), mentre la mera inidoneità delle scritture a consentire la ricostruzione può ricadere nella fattispecie con dolo generico o nella bancarotta semplice documentale se emerge colpa, e il giudice deve chiarire quale ipotesi applica.
- La decisione deve motivare espressamente l'elemento soggettivo: se l'imputazione è per sottrazione, la corte deve accertare e motivare la sussistenza del dolo specifico; la mancanza di tale motivazione può determinare l'annullamento con rinvio.
- Non è ammissibile che la Corte di merito condanni per una fattispecie non contestata (mutamento del fatto) senza che l'imputato abbia potuto difendersi su quella nuova qualificazione; ciò può integrare nullità e violazione del diritto di difesa.
- L'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto o di diritto implica valutazioni probatorie puntuali sulla effettiva partecipazione alla gestione e sulla conoscenza dello stato delle scritture; dichiarazioni rese dopo il fallimento o presunzioni generiche richiedono adeguata e specifica motivazione per fondare la responsabilità penale.
- In sede di impugnazione, se il vizio riguarda la corretta applicazione della norma incriminatrice e l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale accoglimento del ricorso può estendersi anche agli altri imputati coinvolti (art. 587 c.p.p.).
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