Cassazione Penale, Sentenza n. 17942/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con dedotta viziosa motivazione per illogicità e contraddittorietà (artt. 606 lett. e) e 556 lett. e) c.p.p.). Il ricorrente contestava la valutazione probatoria della Corte d'appello relativa al reato di usura commesso nei confronti di Monaco Giuliano: sosteneva che la Corte si era limitata a trascrivere acriticamente dichiarazioni testimoniali, intercettazioni e documentazione bancaria senza rispondere alle censure difensive, in particolare che il prestito sarebbe stato di euro 5.000 da restituire in cinque rate mensili senza interessi e che le dichiarazioni della persona offesa non corrispondevano alla ricostruzione (ad es. riguardo a un assegno di euro 6.000). Il ricorrente chiedeva quindi la riconsiderazione del materiale probatorio per escludere l'usura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità) invece di contestare la coerenza logica o la completezza della motivazione. La Corte ha confermato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la condanna per usura nei confronti di Monaco richiamando una pluralità di elementi (intercettazioni che attestavano il rapporto debitorio, dichiarazioni confessorie dell'imputato, documentazione bancaria e dichiarazioni delle vittime) e spiegando la ricostruzione adottata, inclusa la determinazione di un tasso usurario (10% mensile, indicato come circa 120% annuo, superiore al tasso soglia richiamato). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
richiamata in relazione al trattamento del procedimento con contraddittorio scritto
La norma è stata richiamata esclusivamente per giustificare la modalità procedurale (contraddittorio scritto) con cui il ricorso è stato trattato
invocato dal ricorrente come vizio di motivazione per illogicità
La Corte ha valutato che non sussisteva il vizio dedotto perché il ricorrente chiedeva la riconsiderazione del materiale probatorio anziché dimostrare incoerenze logiche o omissioni nella motivazione
richiamato dal ricorrente tra i motivi di cassazione
Analogamente all'art. 606 lett. e), la norma è stata presa in considerazione ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e dirette a una rivalutazione del fatto, non a un vizio motivazionale specifico
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione in fatto delle prove: non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare l'attendibilità o la valutazione quantitativa degli elementi probatori.
- Un ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo se indica carenze specifiche di completezza, logicità o aderenza ai fatti nella decisione impugnata; la semplice riproposizione di pezzi di prova o la trascrizione di intercettazioni senza spiegare il vizio motivazionale è insufficiente.
- Per sostenere l'inammissibilità o il rigetto dell'appello in cassazione il giudice di legittimità verifica la congruità logica dell'interpretazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito, non la migliore tra le possibili ricostruzioni fattuali.
- Nelle ipotesi di reato di usura il giudice di merito può fondare la condanna su una pluralità di elementi (intercettazioni, dichiarazioni confessorie, documentazione bancaria, dichiarazioni delle vittime): il collegamento logico fra tali elementi e la determinazione del tasso usurario deve essere esplicitato nella motivazione per resistere a censure di legittimità.
- Per impugnare efficacemente una decisione penale occorre indicare con precisione dove la motivazione è contraddittoria, omissiva o illogica, e non limitarsi a rivalutare il merito della prova; va puntualmente dimostrato in che modo la motivazione non spieghi il passaggio logico-fattuale adottato.
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