Cassazione Penale, Sentenza n. 02682/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (per dolosa causazione del dissesto, per distrazione e documentale) contestata in seguito a giudizio abbreviato. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), sostenendo che i medesimi fatti erano già stati giudicati nel procedimento RGNR 2814/2018 (truffa e autoriciclaggio su una somma di € 2.574.999,16); 2) errata qualificazione dell'autoriciclaggio e sua assorbibilità nella bancarotta; 3) insufficienza del dolo e sussistenza di cause giustificative o attenuanti (stato di difficoltà personale, licenziamento della dipendente che curava la contabilità, natura dei prelievi come restituzione di finanziamenti o compensi legittimi); 4) errata valutazione e comparazione delle circostanze attenuanti generiche; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare (tenuità del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. In sintesi: 1) il divieto di ne bis in idem non opera perché la sentenza del procedimento RGNR 2814/2018 non era passata in giudicato e, soprattutto, i fatti storici contestati nei due procedimenti non coincidono integralmente nella loro dimensione storico-naturalistica (diverse condotte e ulteriori elementi causalmente rilevanti nel procedimento per bancarotta, quali infedele esposizione dei bilanci, infedele dichiarazione IVA e violazioni contabili che aggravano il dissesto); 2) le questioni relative all'autoriciclaggio sono estranee al presente procedimento e avrebbero dovuto essere dedotte nel procedimento che li riguarda; 3) la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del dolo e degli indici di fraudolenza desunti dalla molteplicità e dalla natura delle operazioni; le giustificazioni addotte (stato personale, licenziamento della dipendente, natura dei prelievi) sono state ritenute generiche, non provate e non in grado di escludere l'elemento soggettivo o di dimostrare un diritto certo al compenso; 4) la valutazione delle circostanze attenuanti e della loro prevalenza è rimessa al giudice di merito e, qui, non appare viziata; 5) non è riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., dato l'ingente ammontare del pregiudizio per la massa attiva. Il ricorso è dunque respinto e la condanna confermata.
Norme richiamate
Norma che prevede il divieto di nuovo giudizio per il medesimo fatto quando il precedente processo si è concluso con sentenza o decreto irreversibile. La Corte ha ricordato che per l'applicazione occorre identità dell'"idem factum" nella dimensione storico-naturalistica e che, nel caso in esame, non sussisteva né il giudicato definitivo né la completa coincidenza dei fatti.
art. 117 Cost.
Riferimento nella ricostruzione della giurisprudenza costituzionale: la norma costituzionale è stata richiamata nella sentenza della Corte costituzionale n. 200/2016 per motivare l'interpretazione conforme al diritto internazionale (CEDU) del divieto di bis in idem.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Principio europeo del divieto di doppia persecuzione o pena per lo stesso fatto. La Corte ha richiamato l'interpretazione che impone una valutazione naturalistica dell'identità del fatto per l'applicazione del ne bis in idem.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Disciplina le "operazioni dolose" che possono integrare bancarotta fraudolenta quando gli amministratori cagionano il dissesto con abusi o infedeltà. La Corte ha richiamato che per questo reato è sufficiente la consapevolezza e volontà del comportamento pericoloso, non la volontà diretta di provocare il fallimento.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Regola la possibilità di riconoscere la speciale tenuità del danno in materia fallimentare. La Corte ha ricordato che la valutazione riguarda la diminuzione effettiva della massa attiva causata dalla condotta illecita e che, nel caso di distrazioni di rilevante entità, la particolare tenuità non è riconoscibile.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem va valutato in chiave naturalistica: è necessario confrontare il fatto storico effettivamente giudicato con il fatto storico del nuovo procedimento; differenze nelle condotte o negli eventi naturalistici possono far venir meno l'"idem factum" anche se le fattispecie astratte differiscono.
- Perché operi la preclusione processuale in base all'art. 649 c.p.p. è necessario che la precedente pronuncia sia irrevocabile; l'esistenza di un'impugnazione pendente esclude il passaggio in giudicato e quindi la applicabilità automatica del divieto.
- L'autoriciclaggio o altre imputazioni implicate in un procedimento diverso non impediscono di procedere per bancarotta se le condotte oggetto del nuovo procedimento sono concretamente diverse e hanno effetti distinti sul patrimonio sociale.
- Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta l'elemento soggettivo può ricavarsi dalla consapevolezza e volontà di compiere operazioni pericolose per la solidità patrimoniale della società; non è necessario dimostrare la volontà specifica di causare il fallimento.
- Chi contesta la legittimità di prelievi o compensi dall'azienda deve fornire elementi specifici e documentali (delibere, quantificazioni, parametri di congruità, evidenza contabile) per dimostrare il diritto al compenso o l'esistenza di finanziamenti reali; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno in materia fallimentare richiede una valutazione quantitativa precisa della diminuzione della massa attiva causata dall'illecito; importi rilevanti e danni estesi ai creditori rendono improbabile il suo riconoscimento.
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