Cassazione Penale, Sentenza n. 15612/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta societaria (capo a: cessione di contratti di appalto ritenuta distrattiva) e per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo b: prelievi dai conti sociali senza giustificazione per euro 124.525,38). I principali motivi di ricorso sono: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione sull'elemento oggettivo del capo a), sostenendo che il mancato pagamento del cessionario non prova di per sé la fraudolenza della cessione; 2) carenza di prova del dolo per il capo a), con critica all'uso di mere presunzioni/"indici di fraudolenza"; 3) per il capo b) i prelievi sarebbero stati rimborsi di spese istituzionali legittime in base all'art. 17 dello statuto societario e non distrazioni; 4) il trattamento sanzionatorio sarebbe sproporzionato e la motivazione sulla pena sarebbe contraddittoria e illogica rispetto alla concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato gran parte del ricorso: ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per entrambi i capi (capo a e capo b), ritenendo corretta la valutazione degli "indici di fraudolenza" adottata dalla Corte d'appello e sostenendo che la documentazione offerta dalla difesa non è idonea a provare la legittimità dei prelievi. La Cassazione ha però accolto parzialmente il ricorso sul profilo del trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica ma contraddittoria nella sequenza valutativa relativa alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; perciò ha annullato la decisione limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per una nuova calibratura del trattamento sanzionatorio, che il giudice di rinvio dovrà motivare correttamente. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
Richiamato per i criteri di valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello non abbia adeguatamente e coerentemente applicato i parametri previsti ai fini della dosimetria.
Richiamato in relazione ai parametri di determinazione della pena (quantificazione e bilanciamento delle circostanze); la Cassazione ne ha ritenuto non adeguatamente sviluppata la ricostruzione motivazionale da parte della Corte d'appello, con conseguente annullamento parziale e rinvio.
Art. 17 statuto societario (Habitat 2009 s.r.l.)
Invocato dalla difesa quale fonte che giustificherebbe i prelievi come rimborsi spese istituzionali; la Corte ha ritenuto che non siano stati prodotti documenti probanti e che la contabilità non riporti tali movimenti, quindi l'allegata causa giustificativa non è provata.
Giurisprudenza di legittimità (criteri su "indici di fraudolenza")
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella, Rv. 270763-01); Sez. 1, n. 4472 del 27/02/1997 (Paoletti, Rv. 207480-01); Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli, Rv. 266805-01)
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza che consente di accertare la bancarotta fraudolenta sulla base di "indici di fraudolenza" (condotta dell'amministratore, condizioni patrimoniali/finanziarie, commistione di interessi, condizioni contrattuali svantaggiose, timing dell'operazione), e che il dolo generico (anche nella forma eventuale) è sufficiente per la fattispecie di distrazione.
Giurisprudenza di legittimità (onere della prova e valutazione documentale)
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020 (Costantino, Rv. 279204); Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 (Aucello, Rv. 267710); Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014 (Ghirardelli, Rv. 263740)
Richiama il principio secondo cui in sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito probatorio salvo che emerga manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello sulla affidabilità delle scritture contabili e sull'inidoneità della documentazione difensiva a giustificare i prelievi.
Massime di principio
- Per le fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice può fondare la condanna anche su "indici di fraudolenza": condizioni contrattuali svantaggiose, commistione di interessi tra società, timing delle operazioni e mancanza di garanzie sono elementi valutabili per inferire il dolo.
- Il mancato pagamento ex post da parte del cessionario non prova automaticamente l'intento fraudolento; tuttavia, se l'operazione è stata strutturata con condizioni tali da rendere prevedibile l'inadempimento e a vantaggio di parti correlate, ciò può integrare l'elemento soggettivo (dolo, anche eventuale).
- I prelievi dai conti sociali devono essere documentati e risultare coerenti con la contabilità: l'assenza di traccia nelle scritture contabili e la genericità degli scontrini/informazioni esibite rendono verosimile l'ipotesi di distrazione.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove di fatto: l'impugnante deve dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento sui profili di fatto.
- Sul piano della pena, il giudice deve seguire una sequenza logica (accertamento dei fatti, valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti ai sensi degli artt. 132-133 c.p., poi determinazione della pena) e motivare coerentemente ogni passaggio; le incongruenze nella sequenza motivazionale possono portare all'annullamento parziale con rinvio.
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