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Parere

Parere n. 142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno del signor -OMISSIS-, contro Ambito Territoriale -OMISSIS- -OMISSIS-, per l’annullamento: 1) della determinazione n. 451 del 30 marzo 2025 avente ad oggetto: “Assegni di cura a valere sul FNA 2023 - Approvazione avviso pubblico e modello di domanda”; 2) della determinazione n. 1109/2025 del 3 luglio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 845/2025 del 28.05.2025”; 3) della determinazione n. 707/2025 dell’8 maggio 2025, mai notificata, “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 4) della determinazione n. 845/2025 del 28 maggio 2025, mai notificata, “rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 707/2025 del 08.05.2025”; 5) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE e con riduzione dell’assegno di cura da erogare.

Giustizia amministrativa202500938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti relativi all’avviso pubblico e alle graduatorie per l’erogazione degli assegni di cura a valere sul FNA 2023, nonché accertamento del diritto all’assegno di cura per l’annualità 2025.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, quale amministratore di sostegno di una persona indicata come disabile gravissima, ha impugnato la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, recante l’approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda per gli assegni di cura a valere sul FNA 2023, nonché le determinazioni nn. 707/2025, 845/2025 e 1109/2025, relative all’approvazione, alla rettifica e alla sostituzione delle graduatorie degli ammessi al beneficio. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’erogazione dell’assegno di cura per il 2025, con imputazione al progetto FNA 2023. I motivi dedotti riguardano la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, della DGR 66 del 14 febbraio 2023, degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, della DGR 70/2024 e dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024, nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione del legittimo affidamento e del buon andamento della pubblica amministrazione. La ricorrente ha contestato, in particolare, la formazione della graduatoria sulla base delle attestazioni ISEE e la riduzione dell’importo dell’assegno. Il ricorso comprendeva una domanda cautelare e una richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che, in assenza della relazione ministeriale, non fosse possibile esaminare né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha quindi disposto un’integrazione istruttoria, ordinando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata. La relazione dovrà essere previamente rimessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare eventuali osservazioni. L’esame del ricorso è stato sospeso e rinviato a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Relazione ministeriale e integrazione istruttoria

La Sezione ha rilevato che la mancanza della relazione ministeriale impedisce, allo stato, sia l’esame della domanda cautelare sia la decisione sul merito. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere entro 60 giorni una relazione istruttoria definitiva e documentata, previa comunicazione della stessa alla ricorrente per eventuali osservazioni da presentare entro un termine non inferiore a 20 giorni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato depositato direttamente.

  • Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024

    Indicato dalla ricorrente quale parametro di legittimità degli atti impugnati; il merito della relativa violazione non è stato esaminato.

  • DGR 66 del 14 febbraio 2023

    Richiamata dalla ricorrente quale disciplina regionale asseritamente violata; la questione è rimasta impregiudicata.

  • artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016

    Invocati dalla ricorrente quali parametri normativi per la disciplina degli assegni di cura; il parere non ne ha esaminato l’applicazione concreta.

  • DGR 70/2024

    Richiamata tra le fonti che la ricorrente assume violate; ogni valutazione è stata rinviata.

  • allegato B alla DGRC n. 121/2023

    Indicato quale disciplina regionale sulla quale si fonda una delle censure di violazione e falsa applicazione.

  • DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024

    Richiamata quale atto modificativo dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023; la Sezione non ha ancora valutato la censura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando manca la relazione ministeriale necessaria per ricostruire compiutamente i fatti e le posizioni dell’amministrazione, il Consiglio di Stato può sospendere l’esame sia della domanda cautelare sia del merito e disporre specifici incombenti istruttori.
  • La relazione istruttoria richiesta all’amministrazione deve essere definitiva e documentata e, prima della trasmissione al Consiglio di Stato, deve essere sottoposta al ricorrente per consentire la presentazione di osservazioni entro un termine non inferiore a venti giorni.
  • La mancata esecuzione ingiustificata degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la definizione del ricorso, che può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.

Ricorso straordinario sugli assegni di cura FNA 2023

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’amministratore di sostegno di una persona con disabilità gravissima contro gli atti dell’Ambito Territoriale -OMISSIS- -OMISSIS- relativi all’avviso pubblico e alle graduatorie per gli assegni di cura finanziati a valere sul FNA 2023. Il ricorso è stato trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comprendeva anche una domanda cautelare.

Atti impugnati e domanda proposta

Sono state impugnate la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, relativa all’approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda, nonché le determinazioni nn. 707/2025, 845/2025 e 1109/2025, concernenti l’approvazione e le successive rettifiche e sostituzioni della graduatoria degli ammessi al beneficio.

La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto della persona assistita, qualificata come disabile gravissima ed eleggibile, a ottenere l’assegno di cura per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023. È stata contestata, in particolare, la formazione della graduatoria sulla base delle attestazioni ISEE e la riduzione dell’importo dell’assegno.

Motivi dedotti

Le censure hanno riguardato:

  • la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024;
  • la violazione della DGR 66 del 14 febbraio 2023, degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016 e della DGR 70/2024;
  • la violazione e falsa applicazione dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024;
  • l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti;
  • la violazione del legittimo affidamento e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il ricorso era corredato da una richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati e da una domanda cautelare.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che nel fascicolo mancava la relazione ministeriale. Tale carenza istruttoria non consentiva di esaminare né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Non è stata quindi adottata alcuna valutazione, neppure provvisoria, sulla legittimità dell’avviso, delle graduatorie, dei criteri ISEE o della riduzione dell’assegno.

Incombenti istruttori

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato incaricato di trasmettere alla Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria definitiva e documentata. La relazione deve essere previamente rimessa alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare eventuali osservazioni.

La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.

Esito e prosecuzione del procedimento

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha sospeso l’emanazione del parere conclusivo e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.

Oscuramento dei dati personali

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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