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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 222 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro, ipotecaria e catastale - Esecuzione specifica - Contratto preliminare - Condizione meramente potestativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale di una sentenza ex art. 2932 c.c. che disponeva il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinandolo al pagamento del prezzo pattuito. Il ricorrente sosteneva che, essendo la sentenza ancora impugnabile e il trasferimento condizionato al pagamento, fossero dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, come per un atto sottoposto a condizione sospensiva.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata respinta. La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta di registro proporzionale anche se non definitiva e subordinata al pagamento del corrispettivo. La condizione consistente nel pagamento del prezzo è stata qualificata come condizione meramente potestativa, poiché il suo avveramento dipende dall’iniziativa unilaterale del promissario acquirente. Pertanto, sono dovute in misura proporzionale anche le imposte ipotecaria e catastale.

Norme richiamate

  • Art. 2932 del codice civile

    Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

    La sentenza che sostituisce il contratto definitivo e trasferisce la proprietà dell’immobile produce un effetto traslativo rilevante ai fini fiscali.

  • Art. 27 del d.P.R. n. 131/1986

    Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente

    Il trasferimento subordinato al pagamento del prezzo non è trattato come soggetto a condizione sospensiva quando il pagamento dipende dalla libera iniziativa dell’acquirente; di conseguenza, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Seguono il medesimo trattamento sostanziale dell’atto traslativo immobiliare e sono quindi dovute in misura proporzionale, non fissa.

Massime di principio

  • Una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce la proprietà di un immobile è fiscalmente equiparata, quanto agli effetti traslativi, al contratto definitivo.
  • La pendenza di un’impugnazione non esclude automaticamente l’applicazione dell’imposta proporzionale: rileva la natura e l’efficacia dell’atto, non soltanto la sua definitività processuale.
  • La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo non comporta necessariamente una condizione sospensiva. Se il pagamento dipende dalla scelta dell’acquirente, la condizione può essere considerata meramente potestativa.
  • Quando la condizione dipende dalla mera volontà dell’acquirente, trova applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131/1986 e l’atto non beneficia del trattamento previsto per gli atti sottoposti a condizione sospensiva.
  • Per i trasferimenti immobiliari disposti giudizialmente, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale può essere dovuta in misura proporzionale anche prima del pagamento effettivo del prezzo, se il pagamento costituisce un’iniziativa rimessa all’acquirente.

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