Cassazione Penale, Ordinanza n. 25162/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dal Tribunale di Catania ed era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi in esito a patteggiamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo formalmente vizio di violazione di legge, ma in concreto contestando in modo generico la sussistenza degli elementi del delitto e chiedendo l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha rilevato che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 103/2017, e ha ritenuto che i motivi dedotti non rientrassero in tali ipotesi.
Norme richiamate
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime speciale delle impugnazioni
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., rendendo più circoscritti i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene utilmente invocabile nel perimetro dei motivi consentiti contro il patteggiamento
principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio
invocato dal ricorrente per contestare la tenuta della decisione, ma non rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La deduzione di una generica insussistenza degli elementi del reato, o il richiamo all'art. 129 c.p.p. e al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non è sufficiente a superare il limite legale dei motivi di ricorso contro il patteggiamento.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento il controllo della Corte è circoscritto alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →