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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9949/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/03/2024 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Napoli. Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge e nullità del decreto di giudizio immediato per mancata indicazione dell'autorità/giudice davanti al quale si sarebbe tenuto il processo, con pregiudizio del diritto di difesa e impedimento all'accesso a riti alternativi e alla presentazione di lista testi tramite difensore; (2) vizio della motivazione e mancata valutazione adeguata riguardo agli aumenti di pena per continuazione (esclusione o riduzione dell'aumento per la continuazione interna); (3) errore nella determinazione dell'aumento di pena per il capo e) (mese uno invece di tre e doppio conteggio della continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'indicazione dell'indirizzo dell'ufficio giudiziario fosse sufficiente a soddisfare il requisito legale e che ogni dubbio fosse dissipato dalla presenza del difensore di fiducia alla prima udienza e dalla rinuncia alla comparizione dell'imputato, per cui non vi fu pregiudizio concreto alla difesa. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati trattati unitariamente: la Corte ha ritenuto i rilievi generici e fondati su errati presupposti fattuali, qualificandoli inammissibili per genericità e confermando che la commisurazione della pena e il riconoscimento della continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 429, comma 2, lett. f) cod. proc. pen.

    art. 429, comma 2, lett. f) c.p.p.

    La presunta nullità del decreto di giudizio immediato per mancata indicazione del giudice non è stata ritenuta rilevante quando l'indirizzo dell'ufficio giudiziario consente di individuare il giudice naturale; il difensore deve esercitare ordinaria diligenza.

  • art. 456, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla validità degli atti e al requisito formale del decreto di citazione: la Corte ha ammesso che l'indirizzo dell'ufficio soddisfa il requisito in concreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di sintesi nella esposizione dei motivi in cassazione: la Corte riporta i motivi nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

    I motivi formulati su presupposti erronei e generici sono inammissibili per carenza di specificità; la Corte ha qualificato come generico il motivo sulla sproporzione delle pene.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Disposizione che consente l'inammissibilità della impugnazione in cassazione per motivi generici o non specificati; applicata dalla Corte per escludere parte del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede condanna alle spese e possibilità di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • artt. di accusa indicati nella sentenza di merito

    artt. 110, 112 n.4, 56, 628 comma 3 n.1, 648, 337, 339 c.p., art. 81 c.p., art. 10, 12, 14 L. 497/1974, art. 61 n.2, art. 4 L. 110/1975

    Norme penali che hanno costituito il titolo di accusa e la base della condanna pronunziata in primo e secondo grado; la Cassazione non ha riesaminato il merito delle condanne, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23 co. 8 D.L. 137/2020

    Regola procedurale richiamata per la trattazione con contraddittorio scritto del ricorso; la procedura è stata rispettata.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del singolo giudice nel decreto di giudizio non determina automaticamente nullità se l'atto indica chiaramente l'ufficio giudiziario: l'indirizzo dell'ufficio può essere idoneo a individuare il giudice naturale.
  • Il difensore e la parte devono esercitare l'ordinaria diligenza per colmare omissioni formali degli atti; la presenza del difensore all'udienza iniziale è elemento rilevante per escludere il pregiudizio alla difesa.
  • I motivi di cassazione basati su presupposti fattuali errati o formulati in modo generico sono inammissibili; è necessario che i ricorsi siano specifici e confrontino concretamente la motivazione di merito.
  • La commisurazione della pena, il riconoscimento e la comparazione delle circostanze e la valutazione della continuazione appartengono al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente privo di rilevanza rischia la condanna alle spese e la sanzione ammenda (art. 616 c.p.p.); quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.

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