Cassazione Penale, Sentenza n. 9949/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/03/2024 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Napoli. Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge e nullità del decreto di giudizio immediato per mancata indicazione dell'autorità/giudice davanti al quale si sarebbe tenuto il processo, con pregiudizio del diritto di difesa e impedimento all'accesso a riti alternativi e alla presentazione di lista testi tramite difensore; (2) vizio della motivazione e mancata valutazione adeguata riguardo agli aumenti di pena per continuazione (esclusione o riduzione dell'aumento per la continuazione interna); (3) errore nella determinazione dell'aumento di pena per il capo e) (mese uno invece di tre e doppio conteggio della continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'indicazione dell'indirizzo dell'ufficio giudiziario fosse sufficiente a soddisfare il requisito legale e che ogni dubbio fosse dissipato dalla presenza del difensore di fiducia alla prima udienza e dalla rinuncia alla comparizione dell'imputato, per cui non vi fu pregiudizio concreto alla difesa. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati trattati unitariamente: la Corte ha ritenuto i rilievi generici e fondati su errati presupposti fattuali, qualificandoli inammissibili per genericità e confermando che la commisurazione della pena e il riconoscimento della continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in assenza di manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 429, comma 2, lett. f) cod. proc. pen.
art. 429, comma 2, lett. f) c.p.p.
La presunta nullità del decreto di giudizio immediato per mancata indicazione del giudice non è stata ritenuta rilevante quando l'indirizzo dell'ufficio giudiziario consente di individuare il giudice naturale; il difensore deve esercitare ordinaria diligenza.
art. 456, comma 2 cod. proc. pen.
Norma collegata alla validità degli atti e al requisito formale del decreto di citazione: la Corte ha ammesso che l'indirizzo dell'ufficio soddisfa il requisito in concreto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di sintesi nella esposizione dei motivi in cassazione: la Corte riporta i motivi nei limiti necessari per la decisione.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
I motivi formulati su presupposti erronei e generici sono inammissibili per carenza di specificità; la Corte ha qualificato come generico il motivo sulla sproporzione delle pene.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Disposizione che consente l'inammissibilità della impugnazione in cassazione per motivi generici o non specificati; applicata dalla Corte per escludere parte del ricorso.
Prevede condanna alle spese e possibilità di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende.
artt. di accusa indicati nella sentenza di merito
artt. 110, 112 n.4, 56, 628 comma 3 n.1, 648, 337, 339 c.p., art. 81 c.p., art. 10, 12, 14 L. 497/1974, art. 61 n.2, art. 4 L. 110/1975
Norme penali che hanno costituito il titolo di accusa e la base della condanna pronunziata in primo e secondo grado; la Cassazione non ha riesaminato il merito delle condanne, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020
Regola procedurale richiamata per la trattazione con contraddittorio scritto del ricorso; la procedura è stata rispettata.
Massime di principio
- La mancata indicazione del singolo giudice nel decreto di giudizio non determina automaticamente nullità se l'atto indica chiaramente l'ufficio giudiziario: l'indirizzo dell'ufficio può essere idoneo a individuare il giudice naturale.
- Il difensore e la parte devono esercitare l'ordinaria diligenza per colmare omissioni formali degli atti; la presenza del difensore all'udienza iniziale è elemento rilevante per escludere il pregiudizio alla difesa.
- I motivi di cassazione basati su presupposti fattuali errati o formulati in modo generico sono inammissibili; è necessario che i ricorsi siano specifici e confrontino concretamente la motivazione di merito.
- La commisurazione della pena, il riconoscimento e la comparazione delle circostanze e la valutazione della continuazione appartengono al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente privo di rilevanza rischia la condanna alle spese e la sanzione ammenda (art. 616 c.p.p.); quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
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