Cassazione Penale, Ordinanza n. 12995/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. Con il primo motivo ha denunciato vizio di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno, invocando la disciplina introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito, e il secondo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva escluso l'offensività minima in ragione delle modalità violente della condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sulla responsabilità ex art. 628 c.p. mirava a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, mentre la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato che la violenza della condotta escludeva un caso di offensività minima. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della rapina, richiamata ai fini della contestazione di responsabilità penale; la Corte non rilegge il fatto ma conferma la valutazione di merito.
Corte costituzionale n. 86/2024
richiamata quale fonte dell'attenuante della tenuità del danno invocata dal ricorrente; nel caso concreto l'attenuante è esclusa per l'assenza di offensività minima dovuta alle modalità violente della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova e diversa ricostruzione dei fatti o di rivalutazione delle prove secondo criteri alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- La circostanza attenuante della tenuità del danno non è riconoscibile quando la condotta presenti modalità violente tali da escludere un'offensività minima del fatto.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione completa e non illogica sulla sussistenza del reato e sull'esclusione dell'attenuante, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura diversa dei fatti è inammissibile.
Come è indicizzato
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