Cassazione Penale, Ordinanza n. 20237/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Palermo per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., con pena di euro 1.667 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il fatto concreto, come descritto nella decisione, riguardava un cane lasciato in un locale fatiscente, con pavimento coperto di escrementi e aria irrespirabile, in gravi condizioni igienico-sanitarie. Con il primo motivo la difesa deduceva violazione di legge sul computo del termine di prescrizione, sostenendo che il reato fosse già estinto; con il secondo motivo contestava l'integrazione degli elementi oggettivi e soggettivi della contravvenzione; con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, chiarendo che il termine non era ancora maturato alla data della sentenza di merito, poiché la prescrizione sarebbe scaduta solo il 18 settembre 2025, tenuto conto delle sospensioni del termine (220 giorni per rinvio disposto su richiesta della difesa e 60 giorni per impedimento del difensore). Ha ritenuto poi il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, mentre la sentenza impugnata aveva già motivato in modo adeguato sulla sussistenza degli elementi del reato ex art. 727 c.p. Infine, ha respinto anche il profilo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che non erano stati allegati davanti al giudice di merito elementi specifici idonei a supportarne l'applicazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La disposizione incriminatrice è stata ritenuta integrata anche in presenza di condotte di abbandono o incuria dell'animale, senza necessità di sevizie o sofferenze gratuite; sono sufficienti trascuratezza e disinteresse tali da incidere sulle condizioni dell'animale.
La causa di non punibilità opera come limite negativo alla punibilità, ma la sua applicazione richiede che l'imputato alleghi specificamente, già nel giudizio di merito, i relativi presupposti e gli elementi di fatto a sostegno.
È stata applicata la disciplina del computo della prescrizione, con considerazione delle sospensioni del corso del termine maturate per rinvii del dibattimento e impedimento del difensore.
Massime di principio
- Nel reato di abbandono di animali la condotta tipica può sussistere anche senza sevizie, torture o crudeltà intenzionali: è sufficiente una situazione di incuria o trascuratezza idonea a compromettere il benessere psico-fisico dell'animale.
- Ai fini della prescrizione occorre computare correttamente tutte le sospensioni del termine verificatesi nel procedimento; se, al momento della decisione impugnata, il termine non è ancora decorso, la doglianza è infondata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa del fatto, salvo specifica deduzione di travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è rilevabile in astratto: l'imputato deve indicarne in modo puntuale i presupposti fattuali e processuali già dinanzi al giudice di merito.
Come è indicizzato
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