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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35967/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 aprile 2016 divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2020, per concorso nell’occultamento delle scritture contabili della società Stilus s.r.l., della quale era commercialista. La domanda di revisione, fondata su nuove dichiarazioni di persone coinvolte o informate della vicenda, era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Genova nel giugno 2025 e, dopo un primo annullamento con rinvio, nuovamente dalla Corte d’appello di Torino con ordinanza del 19 febbraio 2026. Con un unico articolato motivo, sviluppato anche con motivi nuovi, il ricorrente ha denunciato violazione della disciplina della revisione e vizio di motivazione: a suo avviso, la Corte del rinvio aveva anticipato una valutazione di merito e del peso dimostrativo delle nuove dichiarazioni, anziché verificarne soltanto novità, pertinenza e rilevanza astratta; inoltre, non ne aveva illustrato neppure sinteticamente i contenuti, concludendo apoditticamente che non avrebbero condotto al proscioglimento. Secondo la prospettazione difensiva, le dichiarazioni avrebbero delineato una ricostruzione diversa, dalla quale sarebbe emerso che il ricorrente ignorava le finalità illecite altrui e non aveva concorso nell’occultamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello di Torino avesse applicato in modo errato l’art. 631 c.p.p. e motivato in modo apparente: nella fase preliminare di ammissibilità della revisione per nuove prove occorre verificare la novità, la pertinenza e la rilevanza astratta degli elementi rispetto al giudicato, senza anticipare la valutazione approfondita del loro peso dimostrativo. L’ordinanza impugnata non aveva ricostruito, neppure per sintesi, il contenuto delle nuove dichiarazioni e ne aveva escluso l’utilità facendo leva sulla tenuta logica del giudicato; invece, se veri nel loro contenuto storico, gli elementi prospettati potevano contrastare con l’accertamento del concorso del condannato nell’occultamento. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza e disposto il rinvio per la celebrazione del giudizio di revisione alla Corte d’appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 631 c.p.p.

    Tale disposizione prevede che gli elementi posti a fondamento della revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc.pen.

    Nella fase preliminare, la disposizione richiede una verifica dell’astratta capacità degli elementi nuovi di incidere sul giudicato, non un giudizio anticipato sul loro effettivo peso probatorio.

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Pur essendo declinata come previsione generale, tale disposizione va ritenuta applicabile essenzialmente alla ipotesi di cui all'art. 630 co.1 lett. c cod.proc.pen. (la sopravvenienza di nuove prove), posto che la prevista subordinazione ad una esigenza di «accertamento» evoca una tipologia di giudizio di revisione basata sulla novità di un elemento di prova idoneo, qui secondo la prospettazione, a determinare la crisi del giudicato.

    Il criterio dell’art. 631 c.p.p. è riferito essenzialmente alla revisione fondata sulla sopravvenienza di nuove prove; in tale ipotesi l’ammissibilità va valutata in relazione alla capacità potenziale dei nova di mettere in crisi il giudicato.

  • art. 533 c.p.p.

    Lì dove, di contro, i nuovi elementi (di certo da valutarsi nel prosieguo sotto il profilo della attendibilità, perché provenienti in larga misura da soggetti già coinvolti nella vicenda giudicata) se veri nel loro contenuto storico, si porrebbero in chiara dimensione antagonista con i contenuti del giudicato, sotto il profilo specifico della ascrivibilità o meno al Rienzi del concorso nella condotta di occultamento delle scritture contabili della società Stilus (unica condotta su cui si è formato il giudicato di condanna).

    Il giudizio di revisione deve confrontare il materiale probatorio nuovo con quello posto a base della condanna, applicando il criterio per cui un ragionevole dubbio impedisce di mantenere la statuizione di responsabilità.

  • art. 634 c.p.p.

    Questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso allora proposto (sentenza 199 del 2026 cit.) ha sostanzialmente rilevato che l'approdo alla declaratoria di inammissibilità de plano (ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen.) non può ritenersi legittimo lì dove si fondi su una valutazione di «inattendibilità» dei nuovi elementi di prova dichiarativa, valutazione di merito che va compiuta soltanto all'esito del contraddittorio, con avvenuta escussione della fonte dichiarativa.

    L’inammissibilità de plano non può fondarsi su una valutazione di inattendibilità delle nuove prove dichiarative, che richiede il contraddittorio e l’escussione della fonte.

  • art. 529 c.p.p.

    Tale disposizione prevede che gli elementi posti a fondamento della revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc.pen.

    È indicato tra gli esiti di proscioglimento che le nuove prove, se accertate, devono poter determinare perché la revisione sia ammissibile.

  • art. 530 c.p.p.

    Tale disposizione prevede che gli elementi posti a fondamento della revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc.pen.

    È indicato tra gli esiti di proscioglimento che le nuove prove, se accertate, devono poter determinare perché la revisione sia ammissibile.

  • art. 531 c.p.p.

    Tale disposizione prevede che gli elementi posti a fondamento della revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc.pen.

    È indicato tra gli esiti di proscioglimento che le nuove prove, se accertate, devono poter determinare perché la revisione sia ammissibile.

Massime di principio

  • Nella fase preliminare di ammissibilità della revisione fondata sulla sopravvenienza di nuove prove, il giudice deve verificare la novità, la pertinenza e la rilevanza astratta degli elementi rispetto ai contenuti dimostrativi del giudicato, senza anticipare la valutazione del loro peso probatorio.
  • La valutazione dell’attendibilità delle nuove prove dichiarative non può essere svolta ai fini di una declaratoria de plano di inammissibilità quando richiede un apprezzamento di merito: essa va compiuta nel contraddittorio, dopo l’escussione della fonte.
  • La motivazione sull’ammissibilità della revisione deve illustrare, almeno sinteticamente, il contenuto dei nuovi elementi e confrontarlo con l’accertamento irrevocabile; è apparente la decisione che ne dichiari l’inutilità richiamando soltanto la tenuta logica del giudicato.
  • Se, considerati veri nel loro contenuto storico, i nuovi elementi si pongono in contrasto con l’accertamento della responsabilità, la loro effettiva attendibilità e il loro peso devono essere valutati nel giudizio di revisione, nel quale va verificato se la condanna possa mantenersi alla luce del criterio dell’assenza di ragionevole dubbio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

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