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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11146/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che aveva definito il giudizio con patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., lamentando esclusivamente l'eccessività della pena concordata e applicata. La Corte di cassazione rileva che, contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello, sono deducibili solo vizi relativi alla corrispondenza tra volontà della parte e adesione al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto al patto e all'applicazione di una pena illegale; non è invece proponibile una mera censura sull'entità della pena, se non nei limiti dell'illegalità della stessa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza di patteggiamento in appello resta quindi ferma, con applicazione della pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello delimita in modo rigoroso i motivi di ricorso per cassazione: sono deducibili solo vizi della volontà, del consenso del pubblico ministero, difformità tra accordo e decisione e pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Il ricorso manifestamente inammissibile può essere dichiarato senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    È richiamata per il criterio di verifica della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello i motivi di ricorso per cassazione sono tassativamente circoscritti a vizi che incidano sulla validità del consenso, sulla corrispondenza tra accordo e decisione o sulla legalità della pena.
  • La doglianza che si limiti a contestare l'entità della pena concordata è inammissibile, salvo che la pena risulti illegalmente determinata.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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