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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28411/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni per ritenere che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa. La decisione di merito resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una decisione di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In cassazione vengono dedotti due motivi: con il primo si lamenta l'assenza di prove a carico, sostenendo in sostanza che il materiale probatorio non dimostrerebbe la falsità delle fatture; con il secondo si censura il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva invece illustrato in modo articolato gli elementi probatori, evidenziando l'assenza di movimentazioni bancarie compatibili con le prestazioni fatturate e la presenza, presso le società beneficiarie, di dati indicativi dell'artificiosità delle fatture e della loro finalizzazione a reciproci interessi di lucro. Quanto alla prescrizione, la Corte esclude che fosse maturata alla data della sentenza di secondo grado, indicando una scadenza successiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, osserva che la questione era nuova in cassazione perché non risultava proposta in appello, e che mancava una specifica contestazione del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    È il reato oggetto del giudizio: emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di ragioni ostative, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 74/2000

    Riferimento al decreto legislativo in materia di reati tributari; nel testo è specificamente menzionato l'art. 8.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla valutazione della prova, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito.
  • La prescrizione non può essere dichiarata se, alla data rilevante, il termine non è ancora maturato secondo il calcolo effettuato sulla base dell'ultimo fatto-reato o dell'ultima condotta rilevante indicata in sentenza.
  • Le questioni sul trattamento sanzionatorio sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili se non risulta che siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio e se manca una specifica contestazione del riepilogo dei motivi contenuto nella decisione impugnata.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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