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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16138/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha respinto il riesame della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di importazione di sostanze stupefacenti (art. 73 co.1 DPR 309/1990 e art. 80 DPR 309/1990) relativo a kg 553,233 provenienti dalla Spagna. Il difensore ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (art. 309 co.10, art. 127 cod.proc.pen., art. 2 legge 7/10/1969 n.742 e art. 240-bis disp. att. cod.proc.pen.), sostenendo che l'avv. T. Veltri aveva rinunciato espressamente alla sospensione dei termini nel deposito dell'istanza di riesame del 04/08/2022 e che tale rinuncia doveva essere ritenuta valida anche se non sottoscritta dal co-difensore; il tribunale aveva invece ritenuto necessaria la rinuncia di tutti i difensori. (2) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il tribunale avrebbe fondato la gravità indiziaria su elementi labili (agitazione del ricorrente, percezione di odore solo all'apertura del semirimorchio) e avrebbe omesso di considerare elementi difformi prodotti nella memoria difensiva e la dichiarazione del terzo (David Tejeda Bueno) che escludeva la responsabilità del ricorrente e manifestava l'intenzione di collaborare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha interpretato l'art. 240-bis disp. att. (sostituto dell'art. 2 legge 7/10/1969 n.742) nel senso che la sospensione dei termini feriali non opera qualora "essi o i loro difensori" rinuncino, e che la rinuncia può essere validamente espressa anche da un solo difensore quando l'imputato è assistito da più avvocati. Alla luce di tale interpretazione la Corte ha rilevato che l'avv. Veltri aveva in data 04/08/2022 espresso rinuncia inequivoca alla sospensione dei termini e che, pertanto, la fissazione dell'udienza di riesame oltre il termine previsto ha determinato l'intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata la perdita di efficacia della custodia cautelare applicata al ricorrente, con ordine di immediata comunicazione ex art. 626 cod.proc.pen. La questione sulla fondatezza degli altri motivi (motivo di merito sulla gravità indiziaria) non è stata decisiva alla luce dell'annullamento per perdita di efficacia della misura.

Norme richiamate

  • art. 240-bis disposizioni di attuazione del cod. proc. pen. (sostituitivo dell'art. 2 legge 7/10/1969 n.742)

    La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare qualora "essi o i loro difensori" rinunzino; la Corte interpreta il riferimento disgiuntivo "o" nel senso che la rinuncia può essere validamente esercitata anche da un solo difensore.

  • art. 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742

    Art. 2. - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini...

    Testo sovrapponibile all'art. 240-bis: conferma che la rinuncia alla sospensione può provenire dall'imputato o dai difensori; la Corte valorizza il dato testuale "o" per consentire la rinuncia anche da un solo difensore.

  • art. 309 cod. proc. pen. (riesame)

    La disciplina sulle tempistiche del riesame è assorbita dalla norma sulla sospensione dei termini feriali; il riesame rientra nei procedimenti per i quali la sospensione non opera se c'è rinuncia.

  • art. 309 comma 10 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini del riesame e alla sospensione feriale; la Corte ha esaminato la legittimità della fissazione dell'udienza oltre il termine in presenza di rinuncia valida.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di iniziale impugnazione/riesame e questioni procedurali relative ai termini; utilizzato nel contesto della dedotta perdita di efficacia della misura per decorso del termine.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli obblighi conseguenti alla perdita di efficacia della misura (comunicazioni e adempimenti): la Corte ordina l'immediata comunicazione alla cancelleria ai sensi di questa disposizione.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme di impugnazione in cassazione: lett. b) (violazione di norma di diritto) e lett. e) (contraddittorietà o insufficienza della motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto (lett. b) relativo all'interpretazione della norma sui termini feriali); non si è pronunciata definitivamente sul profilo motivazionale (lett. e) perché la perdita di efficacia ha reso non decisiva la valutazione del merito delle indagini.

Massime di principio

  • La rinuncia alla sospensione dei termini feriali può essere effettuata validamente da un solo difensore anche quando l'indagato è assistito da più avvocati; non è richiesta per forza la rinuncia di tutti i co-difensori.
  • La rinuncia deve essere espressa e inequivoca: è preferibile che sia chiaramente indicata nell'atto di impugnazione (istanza di riesame) e sottoscritta dal difensore che la esercita, per evitare contestazioni procedurali.
  • In presenza di una rinuncia valida, i termini processuali continuano a decorrere e l'omissione del tribunale nel decidere entro termine può determinare la perdita di efficacia della misura cautelare e la conseguente immediata scarcerazione o cessazione della misura.
  • Per tutelarsi, i difensori dovrebbero coordinarsi e, quando possibile, prevedere espressamente nelle istanze se la rinuncia è compiuta anche a nome dell'imputato; in caso di pluralità di difensori, una rinuncia unilaterale è efficace ma può generare contestazioni strategiche che è opportuno ridurre con chiarezza formale.
  • Anche quando la questione procedurale prevale (e determina l'annullamento per perdita di efficacia), le doglianze sulla motivazione dei provvedimenti cautelari (grave indizi, valutazione delle prove) restano rilevanti e dovrebbero essere illustrate con precisione nella memoria difensiva e con elementi concreti che mettano in evidenza contraddizioni o lacune.
  • I giudici devono bilanciare il diritto costituzionale dell'indagato a una rapida decisione sullo status libertatis con il diritto del difensore a fruire delle ferie; la soluzione operativa è l'accoglimento della rinuncia espressa e chiara di almeno un difensore salvo casi particolari che rendano la rinuncia inefficace.

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