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Ordinanza

Ordinanza n. 315/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del D.R. dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti – Pescara n. 1973/2025 del 19 dicembre 2025, prot. n. 103469

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 1973/2025 del 19 dicembre 2025 e, nel corso del giudizio, ha proposto un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Con la memoria da ultimo depositata ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’istanza infraprocessuale, poiché la documentazione richiesta è stata acquisita mediante i documenti allegati alla memoria difensiva dell’amministrazione. Non risultano ulteriori questioni decise dall’ordinanza.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato che non vi è nulla a provvedere sull’istanza ex art. 116 c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la richiesta documentale attraverso il deposito degli atti da parte dell’amministrazione. Il giudizio principale sull’impugnazione del decreto rettorale resta pendente; le spese relative all’istanza e al giudizio saranno valutate complessivamente nella sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    L’istanza relativa all’accesso è divenuta priva di interesse perché la documentazione richiesta è stata acquisita nel corso del giudizio mediante il deposito dell’amministrazione; il giudice dichiara pertanto che non vi è nulla a provvedere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione deposita la documentazione richiesta con un’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla domanda, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare che non vi è nulla a provvedere sull’istanza.
  • La definizione dell’istanza di accesso incidentale per sopravvenuta soddisfazione non determina la definizione del ricorso principale, che resta pendente sino alla sentenza; le spese possono essere riservate alla decisione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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