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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18265/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già affermata in appello per i reati contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, censurando il giudizio di responsabilità e la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. In particolare ha contestato la configurabilità dei fatti di danneggiamento, lesioni personali volontarie e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; in parte erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua.
  • Sono inammissibili i motivi che non si confrontano specificamente con la motivazione della decisione impugnata, perché risultano generici e non idonei a scalfirne la ratio decidendi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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