Cassazione Penale, Sentenza n. 3281/2022 del 28/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente relativo all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) in relazione a vari articoli del codice di procedura penale, sostenendo che il tribunale non aveva esaminato le difese sul "fumus" del reato: la mancata effettuazione del versamento IVA sarebbe dipesa dal mancato incasso di fatture per servizi resi (inadempimento contrattuale della committente Ferrara Food S.p.A.), dalle prassi commerciali di emissione fatture antecedenti al pagamento, e da cause di forza maggiore; inoltre il ricorrente aveva adottato iniziative (richiesta di insinuazione al passivo fallimentare) per recuperare i crediti, con conseguente assenza di dolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del tribunale di Rimini articolata e coerente: l'omesso versamento dell'IVA riguardava fatture riferibili a più annualità e non erano state adottate tempestive e proficue azioni di recupero; l'unica iniziativa giudiziale per il recupero era stata attivata molto tempo dopo il sorgere del credito. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata riscossione non esclude automaticamente il dolo per l'art. 10-ter (l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione) e che l'emissione di fattura antecedente al pagamento espone al relativo obbligo fiscale. Inoltre ha osservato che in cassazione contro ordinanze cautelari sono ammesse solo doglianze di diritto o vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA: la responsabilità penale prescinde dall'effettiva riscossione dei corrispettivi e richiede il dolo nell'omesso versamento, ma la mancata riscossione per inadempimento del debitore puo' rientrare nell'ordinario rischio d'impresa e non esclude automaticamente il dolo.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Ground di impugnazione in cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione); la Corte ricorda tuttavia i limiti dell'esame di motivazione in sede di cassazione delle ordinanze cautelari.
Norma che disciplina il pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e che consente la condanna alla Cassa delle Ammende per indebita impugnazione quando non sussistono colpe nella determinazione dell'inammissibilità; qui applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00.
Richiamato tra gli articoli invocati dal ricorrente; attiene alle formalità e motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e ai relativi controlli in sede di impugnazione.
Citato nel ricorso tra le norme di riferimento processuale; attiene alle funzioni e ai poteri del giudice per le misure cautelari (richiamato nel quadro delle censure difensive).
Citato come norma processuale rilevante nella fase cautelare; rilevanza richiamata nella censura di carenza di motivazione.
Richiamato come norma procedurale attinente alla fase introduttiva o alla competenza; utilizzato nel ricorso come riferimento procedimentale.
Richiamato nel ricorso tra le norme inerenti alla revisione e alla trattazione dei provvedimenti cautelari (uso processuale nella contestazione).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata dalla Corte nell'ambito della valutazione sull'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità; utilizzata per motivare l'esclusione della punibilità pecuniaria aggravata se non sussiste colpa.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. 3, n. 6506/2019; Sez. 3, n. 41070/2019)
Precedenti che chiariscono che l'omesso versamento dell'IVA dovuta per fatture emesse in assenza di riscontro di pagamento non esclude il dolo e che l'emissione di fattura antecedente al pagamento obbliga comunque al versamento dell'imposta.
Massime di principio
- L'omesso versamento dell'IVA per fatture emesse ma non riscosse non esclude automaticamente il dolo ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000: l'obbligo di versamento sorge indipendentemente dall'effettiva riscossione.
- L'emissione di fattura antecedente al pagamento espone il contribuente all'obbligo di indicare e versare l'IVA anche se il corrispettivo non viene incassato.
- La difesa che si fonda sull'inadempimento contrattuale della controparte deve dimostrare, con atti immediatamente valutabili in sede cautelare, l'esistenza di efficaci e tempestive iniziative di recupero per poter invocare cause esimenti come la forza maggiore o l'assenza di dolo.
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari (sequestro preventivo/probatorio) le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguardano violazioni di legge o vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico-decisorio del giudice; la mera rivalutazione dei fatti è inammissibile.
- Per ridurre il rischio penale collegato all'omesso versamento dell'imposta, il contribuente/impresa deve documentare e attivare tempestivamente strumenti di tutela del credito (azioni esecutive, storni contabili ove ammessi, iscrizione al passivo fallimentare se necessario) e conservarne evidenza formale.
- Il tribunale cautelare deve motivare in modo congruo e non contraddittorio; tuttavia la sussistenza di una motivazione articolata e coerente rende il ricorso per cassazione infondato e passibile di condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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