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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33300/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso personale proposto dal condannato contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza. Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non estranei profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Viterbo del 17 marzo 2026. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e che il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente, senza la prescritta sottoscrizione del difensore abilitato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione dell'imputato e, secondo la decisione, anche del condannato, proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina l'inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano

    Consente la definizione de plano del ricorso manifestamente inammissibile per difetto della prescritta sottoscrizione difensiva.

  • art. 616 c.p.p.

    pagamento delle spese processuali e della somma ... di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non risultano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto il regime applicato dalla Corte sulla necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    È richiamata a sostegno della valutazione circa la sussistenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso, ai fini dell'applicazione della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, quando il provvedimento e il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza della prescritta sottoscrizione del difensore abilitato può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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