Cassazione Penale, Sentenza n. 22550/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia. La Corte d'appello aveva ritenuto l'atto di appello inammissibile per mancato deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che l'elezione di domicilio era stata comunque effettuata in sede di interrogatorio di garanzia (elezione "presso il difensore") e che la norma non richiederebbe necessariamente una nuova/e specifica dichiarazione allegata all'atto di impugnazione; ha inoltre prospettato profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, pur risultando dagli atti che l'imputato aveva effettuato in precedenza un'elezione di domicilio "presso il difensore" durante l'interrogatorio di garanzia, tale elezione non era stata allegata unitamente all'atto di appello. La giurisprudenza interpretativa della nuova disciplina (art. 581, comma 1-ter, e la modificata disciplina dell'art. 164 c.p.p.) richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia depositata unitamente all'impugnazione (può essere una elezione precedente o nuova, ma deve essere allegata). La censura costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata in quanto la ratio della norma (garantire la conoscenza del processo e la tempestiva notificazione del decreto di citazione) giustifica l'onere imposto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione; può consistere in una precedente elezione ma questa deve essere allegata all'impugnazione, altrimenti l'atto è inammissibile
In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater
Coordina la disciplina delle notifiche con l'onere di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio per garantire la regolare notifica del decreto introduttivo del grado di impugnazione
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.
La riforma ha eliminato la validità "illimitata" della dichiarazione/elezione per tutti i gradi; la precedente elezione non è automaticamente valida per i gradi successivi se non viene nuovamente allegata/dichiarata ove richiesto
D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (cd. Riforma Cartabia)
introduce l'obbligo che con l'atto d'impugnazione sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione
Ha recepito la legge delega e introdotto l'onere a pena di inammissibilità per garantire certezza delle notifiche nel procedimento di impugnazione
legge delega 27 settembre 2021, n.134 (art.1, comma 13, lett. a)
fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione
Motiva la disposizione della riforma: introdurre un onere procedurale per assicurare la regolare notificazione nel giudizio di impugnazione
Norma sulla dichiarazione/elezione di domicilio; nel caso di specie l'imputato aveva eletto domicilio "presso il difensore" in sede di interrogatorio ai sensi di tale disposizione, ma tale elezione non sostituisce il deposito dell'atto richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, se non viene allegata all'impugnazione
art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale basata sull'art.3: il criterio legislativo rientra nella discrezionalità del legislatore e l'onere non è manifestamente irragionevole date le finalità di certezza delle notifiche e tutela del contraddittorio
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità dell'appello, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione: può trattarsi di una precedente elezione, ma questa deve essere allegata all'impugnazione
- La semplice indicazione nell'atto di appello che l'imputato è "domiciliato presso il difensore" senza allegare la relativa dichiarazione/elezione non soddisfa il requisito di legge
- La riforma che ha modificato l'art. 164 c.p.p. ha limitato la durata 'automatica' delle elezioni precedenti: non si può presumere validità intertemporale se non vi è deposito con l'impugnazione
- Se l'imputato è detenuto la normativa sulla notificazione personale rende in parte inapplicabile l'onere dell'elezione ai fini della notifica del decreto di citazione; situazioni speciali vanno valutate caso per caso
- Le questioni di legittimità costituzionale relative all'onere sono difficilmente fondate: la Corte tende a ritenere ragionevole il sacrificio richiesto dal legislatore per garantire la conoscenza del processo e la regolare celebrazione del grado di impugnazione
- Prassi consigliata: allegare espressamente copia della dichiarazione/elezione di domicilio (anche se resa in precedenza) o predisporre una specifica nuova elezione/dichiarazione da depositare con l'atto di appello per scongiurare il rischio di inammissibilità
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