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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41135/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con l’accettazione di tutti i controricorrenti, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le parti avevano espressamente convenuto anche la compensazione delle spese, sicché la Corte ha disposto nulla sulle spese. Non vi è stata quindi alcuna pronuncia nel merito sui motivi di ricorso o sulla correttezza della sentenza impugnata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasceva da una lite familiare su un immobile sito in Roma. Un soggetto aveva convenuto in giudizio il fratello e la persona che risultava acquirente in un contratto di compravendita stipulato il 28 gennaio 2001 con la madre comune, chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione assoluta del contratto o, in subordine, della natura fiduciaria dell’intestazione del bene. In via ulteriormente subordinata domandava la nullità, l’annullamento o la risoluzione del negozio, con rilascio dell’immobile e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma aveva riformato la decisione e rigettato la domanda originaria. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato da tutti i controricorrenti.

Norme richiamate

  • artt. 390-391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando accettata dalle controparti costituite, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; la Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare l’estinzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti controricorrenti costituite, determina l’estinzione del processo di legittimità.
  • Quando le parti abbiano concordato la compensazione delle spese in sede di rinuncia e accettazione, la Corte può disporre nulla sulle spese.
  • L’estinzione per rinuncia impedisce qualsiasi esame nel merito dei motivi di ricorso e lascia ferma, senza una pronuncia rescissoria, la situazione processuale determinata dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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