Sentenza n. 12203/2026 - Roma, Sezione 3T
Ricorso per l'Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 2858/2024 pubblicata in data 08.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2858/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2858/2024, pubblicata l’8 marzo 2024. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, come dichiarato dalla parte ricorrente. La domanda di ottemperanza è stata quindi esaminata alla luce dell’intervenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’integrale esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso; per la restante parte, applicando il criterio della soccombenza, il Ministero è stato condannato al pagamento di 400 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
L’integrale adempimento dell’obbligo amministrativo dedotto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del processo e dichiarata dalla parte interessata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude necessariamente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della parte sostanzialmente soccombente: il giudice può compensarle parzialmente e porre la quota residua a carico dell’amministrazione.
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