Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12203/2026 - Roma, Sezione 3T

Ricorso per l'Ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 2858/2024 pubblicata in data 08.03.2024.

Giustizia amministrativa202510502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2858/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2858/2024, pubblicata l’8 marzo 2024. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, come dichiarato dalla parte ricorrente. La domanda di ottemperanza è stata quindi esaminata alla luce dell’intervenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’integrale esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso; per la restante parte, applicando il criterio della soccombenza, il Ministero è stato condannato al pagamento di 400 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’integrale adempimento dell’obbligo amministrativo dedotto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del processo e dichiarata dalla parte interessata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude necessariamente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o, comunque, della parte sostanzialmente soccombente: il giudice può compensarle parzialmente e porre la quota residua a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.