Cassazione Penale, Ordinanza n. 12492/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di sfruttamento del lavoro con aggravanti. Dal testo risulta che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva quindi un vizio formale assorbente di inammissibilità ex art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e osserva comunque che l'atto non conteneva alcuna specifica censura. La questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina è richiamata come già ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha escluso profili di illegittimità costituzionale della previsione. Essendo l'inammissibilità rilevabile de plano, la Corte la dichiara senza necessità di contraddittorio. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1 n. 2, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 e comma 4, n. 3
indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, senza che la sentenza di legittimità esamini nel merito la sussistenza del fatto
richiamato come circostanza aggravante della recidiva nel capo di imputazione riportato nel testo
dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando essa risulti immediata
art. 24 Cost.
richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., ritenuta manifestamente infondata
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., ritenuta manifestamente infondata
art. 6 CEDU
richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall'imputato, poiché la normativa vigente richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione dell'atto è rilevabile e dichiarabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., quando emerga immediatamente dagli atti.
- La previsione che impone la rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione non viola, di per sé, il diritto di difesa né le garanzie costituzionali e convenzionali richiamate, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la regolazione delle modalità di esercizio delle impugnazioni.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali assorbenti e non contiene specifiche censure, la Corte non affronta il merito della condanna confermata nei precedenti gradi.
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