Cassazione Penale, Ordinanza n. 25650/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e la cui condanna era stata solo parzialmente riformata in appello con revoca delle statuizioni civili, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. I fatti riguardavano l'omesso versamento di imposte ritenute alla fonte e IVA, contestati come reati tributari ex artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000, attribuiti all'imputato quale amministratore di fatto di una cooperativa. I motivi di ricorso deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, contestavano l'affermazione della qualifica di amministratore di fatto, dall'altro la mancata concessione delle attenuanti generiche. In particolare la difesa sosteneva una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella accolta dai giudici di merito e invocava, ai fini delle attenuanti, la transazione con il fallimento della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla qualifica di amministratore di fatto e sulla valutazione delle prove si risolvessero in censure di merito non consentite in sede di legittimità, poiché miravano a una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando l'entità degli importi evasi e i precedenti penali dell'imputato, nonché ha giudicato generica la censura sulla transazione con il fallimento, perché non era stato neppure chiarito il contenuto dell'accordo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie tributarie contestate all'imputato, in relazione alla sua qualità di amministratore di fatto.
Richiamato come una delle fattispecie tributarie contestate all'imputato, in relazione alla sua qualità di amministratore di fatto.
Le attenuanti generiche non sono state riconosciute; la censura difensiva è stata ritenuta priva di specificità perché non confutava l'affermazione della Corte territoriale sulla mancata illustrazione del contenuto della transazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a una diversa rivalutazione del compendio probatorio o a una differente lettura delle risultanze di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e adeguatamente argomentata.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consistere in contestazioni sulla persuasività, sul rigore o sulla puntualità della motivazione, né in una mera contrapposizione tra letture alternative delle prove.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta, ai fini della responsabilità penale, da un insieme di elementi fattuali sintomatici di effettivi poteri gestori, quali deleghe operative sui conti, partecipazione alla gestione aziendale e compimento di operazioni significative.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare negativamente l'entità del danno o del profitto evasivo e i precedenti penali dell'imputato, purché dia conto delle ragioni del proprio apprezzamento.
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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