Cassazione Penale, Sentenza n. 5484/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 24/03/2023 che aveva confermato il sequestro impeditivo del capitale sociale e del compendio aziendale della Portage disposto dal G.I.P. nel procedimento per reati tributari (artt. 2, 8 e 10‑quater d.lgs. n. 74/2000). La difesa deduceva violazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza motivazionale circa il "periculum in mora", contestando la valutazione della presunta immedesimazione organica tra Portage e il Consorzio LHS e sostenendo l'autonomia operativa della società (contratti di fornitura autonomi, uscita dal consorzio, nomina dell'amministratore giudiziario del consorzio che avrebbe escluso il rischio di prosecuzione dei reati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il gravame contro provvedimenti in materia di sequestro sia ammissibile in cassazione solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da azzerare la motivazione. Sul merito, la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame: dalle indagini e dagli accertamenti è emersa una sostanziale immedesimazione organica di Portage in LHS (controllo gestionale tramite programma Elco, LHS referente sindacale, intervento in surroga per il pagamento degli stipendi, firma scannerizzata presente sul pc dell'amministratore LHS, ruolo di LHS nell'acquisizione delle commesse). Tali elementi giustificavano il sequestro del patrimonio di Portage come misura necessaria a rendere effettivo il sequestro già disposto su LHS e a evitare il protrarsi delle conseguenze dei reati tributari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma la cui violazione sarebbe stata dedotta; la Corte non ha ritenuto dimostrata una violazione formale della norma da parte del Tribunale del riesame.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, intendendo anche i vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto mancante.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Richiamata implicitamente per distinguere i profili deducibili in cassazione (l'illogicità manifesta della motivazione è rimessa al motivo di cui alla lett. e), e non al rimedio previsto per i sequestri secondo art. 325).
Applicata per l'onere di pagamento delle spese del procedimento a carico del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione di equità e alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso ordinanze di sequestro la Cassazione è ammissibile principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; contestazioni basate su mera divergenza di valutazione degli indizi sono spesso inammissibili.
- La prova della "immedesimazione organica" tra soggetti giuridici può giustificare l'estensione di misure cautelari: elementi come controllo gestionale, assunzione di funzioni tipiche del datore di lavoro, pagamento in surroga degli stipendi, uso di firme e centralità del consorzio nelle commesse sono considerati indici rilevanti.
- La semplice formale separazione societaria o la nomina di un amministratore giudiziario non neutralizzano automaticamente il periculum in mora se permangono elementi di sostanziale dipendenza o controllo.
- Documenti contrattuali che attestino autonomia (contratti di fornitura) hanno valore difensivo solo se dimostrano concretamente e quantitativamente l'autonomia economica rispetto all'ente principale; contratti generici o antecedenti all'emersione degli indici di controllo possono risultare insufficienti.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro esteso per collegamento organico occorre puntare a dimostrare l'assenza di poteri di gestione e di controllo da parte dell'ente sequestrato originario, fornendo elementi concreti e aggiornati che ne attestino l'autonomia operativa e finanziaria.
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