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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia di merito riguardava la gestione e l'acquisto di un catamarano impiegato in attività turistica/commerciale, con dedotta estromissione di una delle persone fisiche coinvolte e contestazione della legittimità di tale estromissione in relazione a un accordo del 19 settembre 2019 sulla ripartizione dei proventi. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato la propria competenza, sostenendo che la causa dovesse invece essere attratta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per il coinvolgimento di due società estere nell'operazione. Con il ricorso è stata altresì contestata la lettura del provvedimento di merito nella parte in cui avrebbe ricondotto la domanda alla pretesa attuazione dell'accordo realmente intercorso tra le sole parti sostanziali, anziché alla dedotta dissimulazione del rapporto societario.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che il rimedio non è esperibile contro un provvedimento con cui il giudice, rigettata l'eccezione di incompetenza, si limiti ad affermare la propria competenza e a disporre la prosecuzione del giudizio, senza previa rimessione della causa in decisione e senza una manifestazione assolutamente inequivoca e oggettivamente incontrovertibile della volontà di decidere definitivamente la questione di competenza. Nel caso concreto, l'ordinanza del Tribunale di Pescara non presentava tali requisiti: l'uso del verbo "dichiara" non bastava, poiché il provvedimento, letto complessivamente, mostrava una valutazione interinale della domanda e proseguiva nel merito assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. e negando l'integrazione del contraddittorio. Nessuna statuizione definitiva sulla competenza, dunque, era desumibile con certezza. Le parti sono state rimesse davanti al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro per individuare quando il giudice abbia inteso decidere separatamente e definitivamente una questione, rendendo la pronuncia non più discutibile.

  • art. 177, comma 1, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 187, comma 3, c.p.c. per affermare il carattere irretrattabile della decisione sulla questione di competenza solo se inequivocamente emergente dal provvedimento.

  • art. 18 c.p.c.

    Citato nell'ordinanza del tribunale come profilo di competenza territoriale non eccepito.

  • art. 20 c.p.c.

    Citato nell'ordinanza del tribunale come ulteriore profilo di competenza territoriale non eccepito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento di merito per la concessione dei termini istruttori, elemento valorizzato dalla Corte per escludere la definitività della statuizione sulla competenza.

  • art. 184 c.p.c.

    Citato per la fissazione dell'udienza relativa ai provvedimenti istruttori, ulteriore indice della prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile contro un provvedimento con cui il giudice, respinta l'eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione della causa, se non risulta in modo assolutamente inequivoco che egli abbia inteso definire definitivamente la questione di competenza.
  • La definitività della pronuncia sulla competenza non può essere desunta da formule lessicali isolate, come l'uso del verbo "dichiara", ma deve emergere dal contenuto complessivo del provvedimento in modo oggettivo e incontrovertibile.
  • Quando il giudice, oltre a pronunciarsi sulla competenza, rigetta istanze processuali, assegna termini istruttori e prosegue nella trattazione della causa, la decisione ha natura interinale e non è immediatamente impugnabile con regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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