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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49619/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del 31/03/2023 emessa dal giudice dell'esecuzione che aveva parzialmente accolto l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.: il ricorrente deduce due censure. Primo motivo di nullità processuale: il G.I.P. avrebbe deciso de plano e senza osservare le forme previste dagli artt. 666, commi 2-4, c.p.p. (mancata udienza in camera di consiglio con preventiva comunicazione e partecipazione del difensore e del pubblico ministero). Secondo motivo di merito e motivazione: censura per inosservanza e erronea applicazione della legge penale e per carenza/inosservanza della motivazione in relazione alla parziale accoglienza dell'opposizione

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo, ritenuto assorbente. Ha constatato che il provvedimento impugnato è stato emesso de plano al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. e senza rispettare le forme degli artt. 666, commi 3 e 4, c.p.p., che richiedono l'udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del pubblico ministero quando la questione richiede valutazioni non meramente manifestamente infondate. Poiché il G.I.P. ha deciso nel merito senza instaurare il contraddittorio camerale, la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Palermo

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi (qui la base dell'opposizione proposta dal ricorrente)

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità soltanto nei casi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di istanza già rigettata; non può essere usato per decidere nel merito questioni che richiedono valutazioni interpretative

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Prevedono la procedura camerale con udienza in camera di consiglio, previa comunicazione alle parti, con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero per la trattazione dell'incidente di esecuzione quando non ricorrono le ipotesi di manifesta infondatezza

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Richiamato come modello di procedura camerale tipica cui attenersi quando è necessario instaurare il contraddittorio prima di decisioni nel merito

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida)

    Principi giurisprudenziali secondo cui l'inammissibilità de plano è ammessa solo per vizi immediatamente evidenti, mentre le questioni interpretative o di merito richiedono il rito camerale con contraddittorio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può adottare un provvedimento de plano solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza o mera riproposizione dell'istanza (art. 666, comma 2, c.p.p.); per tutto il resto è obbligatorio il rito camerale con partecipazione del difensore e del pubblico ministero
  • Quando l'opposizione solleva questioni non immediatamente risolvibili o che richiedono interpretazione (thema probandum), deve essere garantito il contraddittorio in camera di consiglio: decidere nel merito senza contraddittorio è vizio formale che comporta annullamento e rinvio
  • La violazione delle forme procedurali previste dagli artt. 666, commi 2-4, c.p.p., è rilevante e può essere fonte di annullamento del provvedimento impugnato, anche se la decisione ha toccato aspetti sostanziali
  • In situazioni analoghe, se il giudice intende rigettare l'istanza senza instaurare il contraddittorio, deve essere certo che la richiesta sia manifestamente infondata o già prevenuta; in caso contrario il difensore può ottenere l'annullamento
  • In sede di opposizione ex art. 667 c.p.p., le parti devono essere messe nelle condizioni di partecipare alla valutazione delle questioni interpretative o di merito, pena l'invalidità dell'atto decisionale

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