Cassazione Penale, Sentenza n. 36365/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore aveva chiesto la revoca dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna n. 29/2021 del G.I.P. di Palmi. In prima istanza era stata respinta la richiesta di restituzione presentata il 14/09/2021; successivamente il difensore, il 15/10/2021, aveva chiesto la revoca di tale ordinanza, sostenendo che non era stata considerata documentazione/attestazione (ricevuta il 19/10/2021) che provava il deposito tardivo della motivazione e quindi la necessità di restituzione nel termine per caso fortuito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di revoca fosse stata proposta nel corso del termine per impugnare e, quindi, avesse ad oggetto un provvedimento impugnabile: la revoca di provvedimenti impugnabili non è consentita al giudice che li ha emessi. Il primo motivo (sulla presunta revocabilità per omissione di valutazione di documenti) è stato ritenuto manifestamente infondato. Il secondo motivo, attinente al merito della restituzione nel termine (prova del caso fortuito), è stato considerato profilo estraneo alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e quindi motivo non consentito. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che non è consentita la revoca, da parte del giudice che ha emesso il provvedimento, di provvedimenti che sono impugnabili; pertanto la richiesta di revoca di un'ordinanza impugnabile è inammissibile
Applicato per statuire che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa dell'inammissibilità, è legittima la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Non è possibile chiedere al medesimo giudice la revoca di un provvedimento che è impugnabile: la revoca di provvedimenti impugnabili è inammissibile e va fatta valere mediante i mezzi di impugnazione ordinari
- La richiesta di restituzione nel termine deve essere formulata con tempestività e accompagnata, se si invoca il caso fortuito o l'impossibilità di fare ricorso, da prove disponibili nei termini previsti; la prova acquisita dopo il termine utile può non rendere ammissibile una successiva istanza di revoca
- In Cassazione è inammissibile discutere profili che siano estranei alla ratio decidendi dell'atto impugnato; i motivi devono attaccare la decisione nella sua logica decisoria, non introdurre questioni di merito poste al di fuori dell'oggetto dell'atto
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo prova che escluda la colpevolezza del ricorrente nella causa dell'inammissibilità
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